Nuovi coefficienti di trasformazione dei montanti più vantaggiosi dei precedenti
Recepite dall’Inps le indicazioni del decreto ministeriale 1° dicembre 2022
Aggiornati i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi validi per il biennio 2023-2024 ai fini della determinazione della pensione contributiva o della relativa quota.
L'Inps con il messaggio 4595 del 21 dicembre ha recepito quanto disposto dal decreto ministeriale del 1° dicembre 2022 che il ministero del Lavoro emana ogni due anni sulla base dei dati rilevati dall'Istat.
La novità principale rispetto a quelli del biennio 2021-2022, è da riscontrarsi nell'incremento dei coefficienti, variabili a seconda dell'età, cosa che comporterà un leggero incremento della quota o della pensione contributiva liquidabile nel corso del prossimo biennio.
I coefficienti partono dall'età più bassa (4,270% con 57 anni) fino a quella più elevata (6,655% con 71 anni e oltre).Tutto prende le mosse dall'articolo 1, comma 11, della legge 335/1995, che prevede la revisione dei suddetti coefficienti «sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del Pil di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'Istat».L'andamento del Pil di lungo periodo, il primo fattore che determina la misura dei coefficienti, è stato depurato nell'ultimo report dagli anni di crisi economica 2008-2014, nonché da quelli caratterizzati dall'emergenza sanitaria dal 2020 al 2021. Ciò ha determinato un tasso di sconto, che fotografa l'andamento del Pil stesso in misura pari all'1,5 per cento.
L'altro fattore considerato, cioè l'aspettativa di vita, è stato influenzato soprattutto dalla crisi pandemica che ha elevato le probabilità di decesso, cosa che ha ridotto in modo corrispondente l'aspettativa di vita.Il coefficiente di trasformazione varia con l'età anagrafica dell'assicurato al momento di andare in pensione e riguarda in pratica tutti gli iscritti alla previdenza obbligatoria, salvo alcuni casi.
Sono innanzitutto interessati i nuovi iscritti alla previdenza obbligatoria dal 1996, i quali avranno la pensione calcolata con il solo sistema contributivo. A questi si aggiungono:
- coloro che, benché vecchi iscritti con meno di 15 anni di contribuzione ante 1996, optano per la pensione contributiva;
- coloro che totalizzano periodi non coincidenti per avere un'unica pensione e per i quali la quota di contribuzione successiva al 1995 sarà conteggiata con il sistema contributivo;
- coloro che computano in gestione separata periodi contributivi accreditati in altre gestioni prima del 1996.
Anche i vecchi iscritti con pensione mista avranno una quota contributiva a decorrere dal 1996 fino alla decorrenza della pensione, se in possesso di meno di 18 anni di contribuzione precedente il 1996, oppure dal 2012 se invece l'anzianità contributiva antecedente il 1996 è pari ad almeno 18 anni.
Abbiamo detto che i coefficienti influenzano la concreta misura della pensione. Infatti, il totale dei contributi accreditati nella gestione di iscrizione, rivalutati annualmente con il tasso (composto) di capitalizzazione, a sua volta imperniato sulla media del Pil dei cinque anni precedenti, costituisce il montante contributivo complessivo. A questo valore si applica il coefficiente di trasformazione in base all'età dell'assicurato e il risultato individua la pensione (o la quota) contributiva lorda.