Nuovi obblighi di comunicazione in caso di rapporto di lavoro intermediato da piattaforma digitale
A seguito della pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro, in data 30 marzo 2022, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 31 del 23 febbraio 2022, dal 14 aprile (ossia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione) sono operative le nuove regole per per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.
2. Soggetti interessati
La cd. gig economy fa riferimento ad un modello economico in via di crescente diffusione basato su prestazioni lavorative discontinue rese on demand, ossia a richiesta del consumatore o fruitore della prestazione. La domanda e l'offerta sono gestite attraverso piattaforme digitali ed app dedicate (ad esempio Airbnb, per la gestione della domanda ed offerta di camere, Uber per la gestione dei trasporti alternativi ai taxi, Foodora per la gestione delle consegne a domiciio di cibi e bevande ec.). Pertanto interessati dai nuovi obblighi di comunicazione sono le aziende committenti di lavoro della cd. gig economy, ossia imprese che si servono di piattaforme digitali o app attraverso le quali acquisiscono gli ordini da parte dei consumatori/fruitori e li distribuiscono ai cd. gig worker per la consegna o erogazione del servizio. I riders sono quei lavoratori della gig economy che effettuano consegne dei beni per conto altrui. Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128, ha previsto una specifica disciplina per i rapporti di lavoro dei cd. riders, ossia quei soggetti impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, anche nei casi in cui tale attività sia organizzata attraverso piattaforme digitali.
Attenzione: da notare che il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 215/2021, ha già introdotto un inedito e singolare obbligo di comunicazione preventivo, posto a carico del committente, con riferimento all'avvio della attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale. Il nuovo obbligo di comunicazione è posto a carico del committente e deve essere assolto antecedentemente all'utilizzo delle prestazioni del lavoratore autonomo occasionale. La Nota dell'INL 109/2022 cita, tra i soggetti esclusi dall'obbligo di comunicazione previsto dal decreto legge 146/2021, i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (ad esempio i cd. riders), comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, co. 1, lettera l), del TUIR dal momento che la legge di conversione del decreto legge 152/2021, ha già introdotto per tali soggetti una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione (la quale - vedi infra - deve essere effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro).
3. Contenuto dell'obbligo
L‘obbligo di comunicazione a carico di tali soggetti è stato introdotto dall'articolo 27 co. 2-decies del decreto legge 152/2021.
E' interessante notare come il decreto legge faccia riferimento, ai fini dell'obbligo di comunicazione, ai rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale riferiti alle prestazioni d'opera, comprese quelle intellettuali, e le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente - i cui corrispettivi siano erogati dal committente tramite piattaforma digitale. Più in particolare si richiama la lettera l) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni) che fa riferimento ai "redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".
Attenzione: circa la individuazione del gig worker, il decreto ministeriale invece precisa che con "lavoro intermediato da piattaforma digitale" si intende la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. Pertanto, stando alla formulazione letterale del decreto (ma risulta evidente la illogicità della formulazione), qualsiasi prestazione di lavoro, ove intermediata da piattaforma digitale, deve essere comunicata con le nuove modalità.
Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione:
A) deve essere effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro;
Attenzione: le modalità tecniche di cui all'Allegato C al decreto parlano invece di invio "entro il giorno 20 del mese successivo a quello di avvio delle prestazioni." (i due termini - instaurazione del rapporto e avvio delle prestazioni - potrebbero non coincidere). Quindi ad esempio se il rapporto viene instaurato il 21 aprile la comunicazione deve essere effettuata entro il 20 maggio successivo.
B) in caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale.
4. Come effettuare la comunicazione
La comunicazione si effettua tramite il modello "UNI-piattaforme" (vedere l'Allegato A al decreto ministeriale), secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato B e le modalità tecniche di cui all'Allegato C del decreto. L'applicativo per effettuare la comunicazione sarà disponibile a breve su Servizi Lavoro. L'accesso al portale è consentito solo tramite le credenziali SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE). I referenti aziendali e i soggetti abilitati devono, per poter inviare le comunicazioni, registrare rispettivamentele aziende o lo studio professionale o l'impresa capogruppo, secondo le regole in vigore nel portale servizi lavoro.
Attenzione: da notare che la nuova comunicazione da eseguire tramite "UNI-piattaforme" è ulteriore rispetto alla ordinaria comunicazione preventiva che si effettua (Unilav) per le ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa.
Attenzione: le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate.