Contrattazione

Nuovo ccnl e istruzioni Inpgi per i giornalisti dei periodici locali

di Rossella Quintavalle

Il contratto sottoscritto in data 24 maggio 2018 nel settore giornalistico tra l'Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana) e la Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), rinnova e consolida l'accordo Uspi/Fnsi relativo alla regolamentazione di specifiche prestazioni lavorative dei giornalisti nei periodici a diffusione locale del 30 marzo 2010, ne dà notizia anche l'Inpgi nella circolare n. 4 del 28 giugno u.s.

Il nuovo Ccnl, che ha decorrenza dal 1° giugno 2018 sino al 31 maggio 2020, regola il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, nonché nelle testate a diffusione nazionale no profit, anche on line, quando non siano collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Rientrano nel campo di applicazione del nuovo contratto anche i rapporti di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate on line, che pubblicano prevalentemente notizie locali edite da aziende esclusivamente digitali, che non pubblicano quotidiani o periodici nazionali cartacei, né agenzie di stampa, sempre se scollegate dalle aziende che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Restano escluse le aziende dell'emittenza radio televisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite “over the top”.

I giornalisti dipendenti da tali aziende, ai quali all'atto dell'entrata in vigore del contratto in esame è applicato il ccnl di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, manterranno lo stesso trattamento contrattuale quale condizione individuale di miglior favore.
Il trattamento economico riconosciuto dal mese di giugno 2018 e sino al 31 maggio 2020 per le quattro qualifiche riconosciute, è stabilito secondo i seguenti minimi tabellari, comprensivi dell'ex indennità di contingenza:

Collaboratore della redazione: € 1.300;
Praticante: € 1.300;
Redattore con meno di 24 mesi di attività giornalistica: € 1.400;
Redattore con oltre 24 mesi di attività giornalistica: € 1.500;
Coordinatore: € 1.600;
Direttore: per tale figura la retribuzione è concordata aziendalmente, tenendo conto dell'impegno professionale, della dimensionale aziendale e dei trattamenti retributivi della redazione. Tali qualifiche, fatta eccezione per i praticanti, possono essere attribuite indistintamente ai giornalisti professionisti ed ai pubblicisti.

Ai giornalisti spetta, inoltre, una maggiorazione mensile per anzianità aziendale fino a un massimo di 7 scatti biennali pari al 3% del minimo tabellare; il praticante inizia a maturare l'anzianità aziendale dalla data dell'avvenuto superamento del periodo di prova.

Le parti sociali hanno concordato che rientrano tra le mansioni affidabili al redattore web anche quelle del redattore digitale (web editor), che si occupa della buona leggibilità e facilita l'indicizzazione degli articoli sui motori di ricerca; del videomaker e del web imagine editor, che realizza e trasforma immagini (sia foto che video) adattandole alla pubblicazione su internet; del social media e community manager, che veicola i contenuti del giornale attraverso il canale dei differenti sociale network; dello sviluppatore digitale (web deloveper) che ricerca e sviluppa le soluzioni per incrementare performance e usabilità del sito; del web designer che si occupa del layout e stile grafico dei prodotti editoriali digitali. I giornalisti, professionisti o pubblicisti, con qualifica di “collaboratore redazionale” ai sensi dell'art. 2 dell'accordo Uspi/Fnsi del 30 marzo 2010, continueranno a mantenere la qualifica e il relativo trattamento, nulla, invece, è stato previsto per i dipendenti inquadrati con la qualifica di “pubblicista” che dovranno, quindi, essere reinquadrati in una delle nuove qualifiche previste dal nuovo Ccnl. L'Inpgi nella circolare 4 ricorda che per i collaboratori di redazione, per i quali non è previsto l'obbligo di presenza quotidiana in azienda, le contribuzioni dovute all'Istituto non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori ai valori minimi mensili previsti.

L'orario di lavoro, nonostante in tale settore sia difficile determinare a priori le ore di lavoro e la loro distribuzione, è fissato, tranne che per il collaboratore della redazione, in 36 ore settimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali con previsione di retribuire le ore oltre le 36 e fino alle 40 settimanali, senza alcuna maggiorazione.

Per ciò che concerne i vari istituti contrattuali, le parti stabiliscono di erogare una tredicesima mensilità pari a trenta/ventiseiesimi della retribuzione mensile. Le ferie maturano per ogni anno di servizio prestato nella misura di 26 giorni lavorativi, per i praticanti i giorni sono ridotti a 24. La disciplina del contratto a termine segue i limiti e le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, con la sola differenza che il diritto di precedenza nelle assunzioni di personale giornalistico a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi è acquisito dal giornalista che per effetto di più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi. Nel lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria del giornalista.

Permessi straordinari di due giorni sono concessi in occasione di eventi luttuosi riguardanti parenti di primo e secondo grado, estesi a tre giorni se l'evento si verifica fuori dal comune sede del lavoro del giornalista. Ai giornalisti con anzianità aziendale superiore a cinque anni saranno concessi in aggiunta alle ferie, permessi straordinari retribuiti per complessivi tre giorni lavorativi all'anno che, se non goduti per esigenze aziendali, potranno essere recuperati nell'anno successivo, senza previsione di un compenso sostitutivo in caso di rinuncia. Un periodo di aspettativa senza retribuzione non superiore a 6 mesi, può essere concesso al giornalista che ne faccia richiesta per giustificati motivi. Le parti, inoltre, nel determinare i compensi per lavoro festivo, domenicale e notturno, stabiliscono che gli stessi sono da intendersi già comprensivi dell'incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr.

In occasione di matrimonio o unione civile è concesso un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni senza previsione di compenso sostitutivo in caso di rinuncia. Durante i periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall'Inpgi o da altri istituti previdenziali.

La pensione complementare e l'assistenza sanitaria sono affidate rispettivamente al Fondo giornalisti e alla Casagit. In caso di licenziamento, con esclusione della giusta causa, il giornalista con anzianità aziendale di almeno 24 mesi ha diritto a percepire, oltre al Tfr, l'indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione; in presenza di un'anzianità aziendale inferiore, l'indennità è stabilita nella misura di due mensilità. L'Inpgi nella circolare del 28 giugno 2018, oltre ad indicare la contribuzione dovuta sulle retribuzioni dei giornalisti, comunica l'imminente rilascio di una versione aggiornata della procedura Dasm.

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