Opzione contributiva contestuale alla domanda di riscatto
Se la facoltà di opzione per il sistema contributivo è esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, e l'assicurato matura, come conseguenza, un'anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l'opzione al contributivo non può essere validamente esercitata e l'onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie.
L'Inps con il messaggio 20 ottobre 2021 n. 3557 ha esaminato gli effetti di un riscatto contestuale all'opzione contributiva, che oltre a comportare il pagamento del relativo onere in un'unica soluzione, anziché ratealmente, ha ripercussioni sullo stesso diritto all'opzione.
Infatti quest'ultima è esercitabile, secondo la legge 335/1995, se l'assicurato vanta almeno un contributo ante 1996 e una contribuzione complessiva accreditata di almeno 15 anni, di cui 5 anni nel sistema contributivo, cioè accreditata dopo il 31 dicembre 1995.
Ecco perché, se l'interessato vanta, ad esempio, 15 anni di contributi versati prima del 1996 e con il riscatto di 4 anni collocati anch'essi prima del 1996 acquisisce un'anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni, si perde il diritto a esercitare l'opzione contributiva. A questo punto, precisa il messaggio dell'Inps, il riscatto oneroso sarà determinato con le modalità della riserva matematica e non col metodo a percentuale o agevolato (se si tratta di riscatto laurea).
Opzione e sistema misto
Quando invece con l'opzione contestuale al riscatto l'assicurato raggiunge il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione, l'onere del riscatto sarà così determinato:- con il criterio della riserva matematica con riferimento al contributo minimo (ad esempio, un contributo settimanale nel fondo pensioni lavoratori dipendenti) necessario a far acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e passare al sistema di calcolo misto della pensione;- con il calcolo a percentuale (oppure, "agevolato" se trattasi di riscatto del corso di studi universitario) per il restante periodo.Se invece l'assicurato ha già contributi anteriori al 1996 la richiesta di riscatto di altri periodi sempre antecedenti a tale data non rende l'accredito di questi determinante per fare acquisire lo status di vecchio iscritto, indispensabile per potere esercitare l'opzione contributiva; pertanto in questo caso il contributo minimo determinante non sussiste e il riscatto potrà essere pagato con i criterio a percentuale per tutti gli anni (o agevolato se si tratta del riscatto laurea).Se poi il riscatto permette di acquisire l'altra condizione prevista per l'opzione, cioè del minimo di 15 anni di contributi (perché, ad esempio, prima gli anni accreditati erano 13), allora i due anni in questione, se collocati prima del 1996, sono soggetti al pagamento dell'onere pari alla riserva matematica perché sono determinanti per potere esercitare l'opzione contributiva.La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l'esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione.La condizione dell'accredito di almeno un contributo minimo determinate prima del 1996 è pari a:-una settimana per i dipendenti iscritti al Fpld;-3 giorni per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;-un mese per gli artigiani/commercianti.
Irrevocabilità dell'opzione
Il pagamento della quota di onere relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l'esercizio della facoltà di opzione rende irrevocabile l'esercizio della predetta facoltà, avendo quest'ultima prodotto effetti.