Contrattazione

Orario flessibile e riposi compensativi quando si fanno straordinari

Alla Statkraft si sceglie quando iniziare e ore extra monetizzabili a fine rapporto

immagine non disponibile

di M.Pri.

Possibilità di decidere quando lavorare, purché tra le 8 e le 19, e riposi compensativi al posto della retribuzione di alcune ore di straordinario.

Lo prevede l’accordo raggiunto tra Statkraft Italia Srl (società del gruppo norvegese Statkraft che opera nel settore delle energie rinnovabili di fonte idroelettrica, eolica e solare) e Fisascat-Cisl. Statkraft è stata assistita dal team labour di Watson Farley & Williams.

L’azienda, che ha un organico in Italia di oltre cinquanta dipendenti e applica il Ccnl commercio, abitualmente non richiede ore aggiuntive oltre all’orario normale di lavoro che, per i dipendenti a tempo pieno, è di 40 ore settimanali, di solito dal lunedì al venerdì, mentre quello giornaliero è di 8 ore oltre a una pausa pranzo di un’ora (tra le 12.30 e le 14.30) che i lavoratori possono ridurre a mezz’ora.

L’accordo stabilisce che i dipendenti (esclusi quelli part time) possono decidere quando iniziare e terminare l’attività in presenza, purché tra le 8 e le 19 compatibilmente con le esigenze aziendali, per cui può essere richiesto di lavorare in un arco temporale prefissato, ad esempio per partecipare a riunioni.

Quando lavorano in smart working (40% dell’orario, 60% se disabili), invece, possono svolgere la prestazione quando vogliono salvo rispettare le 8 ore giornaliere e garantire disponibilità per telefonate/conference call con colleghi e responsabili durante il normale orario di lavoro in sede. Altra particolarità è che le ore di lavoro svolte sono registrare dal singolo dipendente tramite un software, sia quando in presenza che in smart working.

In questo contesto, le eventuali ore di straordinario settimanali (dalla 41esima alla 48esima) non vengono retribuite, ma fanno maturare un riposo compensativo pari a 1 ora e 20 minuti per ogni ora extra. I riposi vanno fruiti entro i dodici mesi seguenti l’anno di maturazione. Se ciò non avviene, le ore di straordinario verranno pagate 30 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro (con importo valorizzato alla data di maturazione). Gli straordinari oltre le 48 ore, invece, vengono pagati subito.

Poiché il Ccnl non prevede la valorizzazione degli straordinari per quadri e impiegati di primo livello, l’accordo riconosce comunque un riposo compensativo di mezz’ora per ogni ora oltre le 40 settimanali, che però, se non fruiti entro i 12 mesi, vengono cancellati e non pagati alla cessazione del rapporto.

Per tutti, durante lo smart working le ore extra danno diritto esclusivamente ai riposi compensativi. Questi ultimi possono essere usati a blocchi di 4 o 8 ore con preavviso scritto di tre giorni e contemporaneamente da non più del 15% dei dipendenti a tempo pieno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©