Contrattazione

Paga dei festivi, tredicesima e Tfr: i calcoli di fine anno per i datori

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di Cristian Valsiglio

Liquidazione della tredicesima, gestione delle festività, rivalutazione del Tfr e certificazione annuale dei compensi sono i principali adempimenti di fine anno a carico del datore di lavoro domestico.

Il calcolo della tredicesima

Il contratto collettivo del lavoro domestico prevede che in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, al lavoratore spetti la tredicesima mensilità. Questa mensilità aggiuntiva è pari alla retribuzione globale di fatto, compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Ai lavoratori che non compiano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di questa mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. Nella busta paga di dicembre, pertanto, dovrà essere liquidata la tredicesima mensilità secondo la quota maturata nell’anno.

Le festività di dicembre

Il mese di dicembre si caratterizza anche per la presenza di festività. Sono considerate giornate festive: l’8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre e l’eventuale festività dedicata al Santo Patrono del comune in cui si presta servizio (il 7 dicembre, ad esempio, per Milano). In caso di rapporti di lavoro gestiti a ore le festività citate saranno retribuite sulla base della normale paga oraria, ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle che cadono nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in queste giornate sia prevista, o meno, la prestazione lavorativa. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60 per cento.

Il trattamento di fine rapporto

Alla fine di ciascun anno è anche opportuno fare il punto sulla gestione del trattamento di fine rapporto. I lavoratori domestici, come tutti i lavoratori subordinati, maturano il Tfr secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 2120 del Codice civile. Secondo questa disposizione, il Tfr deve essere determinato dividendo l’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio, con il coefficiente fisso di 13,5.

Il Tfr accantonato, al netto della quota maturata nell’anno in corso e delle quote liquidate a titolo di anticipazione, è rivalutato in base all’indice di aumento del costo della vita accertato dall’Istat.

Busta paga e certificazione

Tutte le somme indicate, corrisposte al netto degli eventuali contributi previdenziali trattenuti al lavoratore, saranno esposte in un prospetto paga predisposto in duplice copia: una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

Il datore di lavoro privato non opererà alcuna ritenuta fiscale. Almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi del lavoratore, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunque rilasciare al lavoratore apposita attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.

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