Part time misto, calcolo delle festività
Si premette che con il D.Lgs. n. 81/2015 è stata abrogata la distinzione tra le precedenti forme di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto). La questione non è stata, finora, oggetto di chiarimenti ufficiali ed esistono margini di interpretazioni soprattutto perchè la norma dispone come principio che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Tuttavia la Corte di Cassazione (n. 12087/2003) ha chiarito, con riferimento alla spettanza o meno dell’indennità di malattia, che la stessa non spetta al lavoratore per i periodi dove non ha diritto ad alcuna retribuzione e non subisce alcuna perdita retributiva. Facendo riferimento al quesito e a quanto affermato nella citata sentenza sembra potersi affermare che al lavoratore non spetti il pagamento della festività nella settimana dove non è obbligato a rendere la sua prestazione lavorativa.
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