Part time verticale
In materia di orario di lavoro, il ccnl per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, da ultimo rinnovato in data 8 settembre 2014, prevede che “l'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito”. Ne consegue che, nell’ambito della settimana, la distribuzione dell’orario di lavoro del laboratorio/negozio può essere stabilita in modo eterogeneo nelle diverse giornate di apertura. L’articolo 19 del ccnl, in materia di lavoro a tempo parziale, prevede che “nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del presente c.c.n.l.”. Posto che l’orario pari a 10 ore nelle giornate di venerdì e sabato corrisponde all’orario effettivo per i lavoratori a tempo pieno nelle stesse giornate, si ritiene sia possibile fissare un orario di lavoro giornaliero di 10 ore per ciascuna delle giornate di venerdì e sabato, senza dover corrispondere una maggiorazione per lavoro straordinario.