La domanda
Un dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni per pensionamento e concluderà il rapporto in data 31/03/2018. Tale dipendente ha già preso accordi per essere riassunto dalla stessa ditta cui ha dato le dimissioni con decorrenza 01/04/2018. Al fine di evitare la revoca del trattamento pensionistico da parte dell’INPS, è comunque possibile procedere con la riassunzione dal 01/04/18 o bisogna attendere un periodo di stacco? Nell’eventualità di dover assolvere ad un periodo di inattività, è possibile quantificare questo periodo?
Per poter accedere al trattamento pensionistico (di vecchiaia o anticipato) occorre che alla data di decorrenza del trattamento, non vi sia in essere un rapporto di lavoro subordinato, di nessun tipo. Una volta conseguito il pensionamento, tuttavia, è possibile il cumulo della prestazione con l’attività di lavoro (cfr. art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992), i cui redditi andranno ad implementare la posizione contributiva del lavoratore, anche a fini pensionistici. Solitamente, in vista della riassunzione del lavoratore presso la stessa azienda (ipotesi assai frequente) occorre una soluzione di continuità nell’attività lavorativa (almeno 1 giorno lavorativo), in quanto occorre anche formalmente che tra i due rapporti di lavoro vi sia una cesura. In altre parole occorre che il datore di lavoro adempia a tutte le comunicazioni e alle incombenza che derivano dalla cessazione del rapporto con un suo dipendente. Questo per evitare che vi siano cessazioni fittizie e strumentali del rapporto di lavoro (cfr. circ. INPS n. 89/2009) e soprattutto che non sia effettivamente integrato il requisito della effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato, indispensabile per l’accesso al trattamento pensionistico (cfr. anche Cass. n. 5052 del 15.03.2016)



