Previdenza

Pensione all’estero detassata a fronte di una autocertificazione

Con questa modalità il beneficiario del trattamento può dichiarare il Paese di residenza al sostituto di imposta

di Antonello Orlando

L’autocertificazione della residenza del beneficiario iscritto all'Aire può consentire l'applicazione dell'esenzione fiscale del trattamento pensionistico da parte dell'ente erogatore.

La risposta a interpello 76/2023 dell'agenzia delle Entrate affronta il quesito presentato da un sostituto d'imposta italiano che eroga ai propri ex dipendenti, assunti prima del 29 aprile 1993 (cosiddetti vecchi iscritti), una rendita pensionistica integrativa. In particolare, l'ente rappresenta di aver ricevuto la richiesta di disapplicazione dell'imposta italiana su tale rendita da parte di una ex dipendente iscritta all’Aire e fiscalmente residente in Tunisia, secondo quanto previsto dall’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Tunisia.

Il quesito si concentra sulla documentazione da richiedere, dato che, in un precedente interpello, l'amministrazione finanziaria aveva richiesto ai sostituti d'imposta di verificare pertinenza e attendibilità della documentazione fiscale dei beneficiari residenti all'estero. L'agenzia delle Entrate ha confermato il principio secondo i sostituti d'imposta applicano le esenzioni d'imposta in modo diretto, senza avallo da parte della stessa Agenzia, purché sia presente la documentazione idonea a dimostrare i requisiti prescritti dalla norma che garantisce l'esenzione (nel caso dell'articolo 18 delle convenzioni contro le doppie imposizioni, la residenza fiscale in Paese convenzionato).

Tale principio di applicazione diretta dell'esenzione appare comunque non obbligare mai l'ente erogatore della prestazione: infatti, tutte le volte in cui il sostituto dovesse rilevare profili di incertezza applicativa, potrà bene proseguire ad applicare la tassazione secondo la normativa domestica. La documentazione citata nell'interpello e presentata dal beneficiario della rendita non consentiva, ad esempio, di dimostrare l'assenza del domicilio o della residenza in Italia.

L'Agenzia, al contempo, chiarisce come il sostituto d'imposta non abbia a proprio carico l'onere di verificare gli elementi fattuali (residenza e domicilio in Italia), indicando una soluzione più semplice: nel caso di specifico, l'ente può richiedere una mera autocertificazione da parte della contribuente attestando a propria responsabilità (in base al Dpr 445/2000) l’effettiva sussistenza della residenza estera e l'assenza del domicilio e della residenza in Italia.

Le Entrate precisano, però, che resta a carico del sostituto d'imposta l'obbligo di osservare la normale diligenza nell’acquisire ed esaminare tutti i documenti relativi alla residenza formale del richiedente, verificando gli elementi fattuali di cui è a conoscenza che potrebbero contraddire i documenti forniti. L'interpello aggiunge che la documentazione deve essere prodotta per ogni anno in cui il beneficiario della prestazione pensionistica integrativa intende fruire dell'esenzione fiscale.

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