Per l’indennità da 2.400 euro doppia data favorevole ai lavoratori
Il criterio della “doppia data” per la verifica dei requisiti di accesso ad alcuni bonus per lavoratori precari contenuti nel decreto legge 41/2021, è stato adottato dall'Inps nella circolare 65/2021 (si veda il Quotidiano del lavoro di ieri) sulla base del seguente ragionamento, come esplicitato dallo stesso istituto di previdenza.
«Atteso che il dettato normativo, per la ricerca dei requisiti, stabilisce un periodo di osservazione che si conclude il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021), si è inteso con ciò affermare che detto requisito può essere fatto valere anche in quel giorno; in conseguenza di ciò, la medesima data, se utilizzata per la presenza di un rapporto lavorativo che dà titolo all'indennità, non può essere utilizzata per l'assenza di titolarità di un rapporto di lavoro: tale titolarità, quindi, viene ricercata nel giorno successivo. L'incongruenza non si rileva, invece, rispetto all'accertamento per la non titolarità di pensione. In pratica si tratta dello stesso criterio è stato adottato anche in precedenza, in applicazione dei decreti legge 18, 34, 104, 137 e 157 del 2020. Si vedano, al riguardo, i paragrafi 2, 3.3 e 4. della circolare 146/2020».
Ad esempio, l'articolo 10, comma 2, del Dl 41/2021 stabilisce che l'indennità è riconosciuta «ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di Naspi alla data di entrata in vigore del presente decreto». Quindi tali lavoratori al 23 marzo potevano ancora risultare in servizio (in quanto la cessazione deve essere intervenuta entro il 23 marzo), ma in tal caso lo stesso giorno non potevano essere senza rapporto di lavoro dipendente.
Da qui l'interpretazione dell'Inps, più favorevole ai lavoratori, che consente di aver svolto l'attività fino all'ultimo giorno utile. Diversamente, per essere non titolari di rapporto di lavoro il 23 marzo, gli interessati avrebbero dovuto aver cessato il 22.
In effetti già nella circolare 146/2020 compare lo sdoppiamento della data: il 30 novembre (data di entrata in vigore del decreto 157/2020) per il requisito dell'assenza di pensione, 1° dicembre per quello di assenza di rapporto di lavoro dipendente. L'articolo 9 del Dl 157/2020, poi non convertito, stabiliva la non titolarità di «pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di Naspi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione». Nel testo confluito nell'articolo 15 bis del Dl 137/2020, viene esplicitata la data unica del 30 novembre.
Tuttavia nella circolare 137/2020, relativa all'articolo 15 del Dl 137/2020, non si utilizza il criterio della doppia data. Al paragrafo 2 si legge che accedono al bonus i lavoratori che «abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno trenta giornate nell'arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 e che non siano, alla medesima data del 29 ottobre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione Naspi».