Permessi per allattamento
La norma non disciplina espressamente il caso oggetto del quesito. L' art. 10 del D.P.R. n. 1026/1976 disciplina le modalità per la fruizione dei permessi. Questi devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione deve essere concordata con il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze del servizio. In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall'ispettorato del lavoro (adesso sede locale territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro). Non è consentita la corresponsione di un trattamento economico sostitutivo. Invece, l’art. 39, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.” Facendo in questo caso la norma riferimento alla giornata e considerando le necessità di provvedere all’assistenza diretta del bambino, si ritiene che il cumulo delle ore in giornata diversa non sia consentito.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5