Permessi per lutto
In base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi annui nel caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. Nel suo caso, ove non esista una più favorevole previsione da parte del contratto collettivo applicato, il permesso sopra non spetta, trattandosi di un affine e non di un parente.
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