Rapporti di lavoro

Polizze vita e invalidità permanente, il conguaglio di fine anno

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di Michela Magnani

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 102/2013, per i contratti di assicurazione stipulati anche successivamente al 31 dicembre 2000 sono variate le condizioni di applicabilità della detrazione d'imposta pari al 19% dei premi pagati ex lett. f) art. 15 TUIR.
Per l'anno 2014 la detrazione è riconosciuta solo fino ad un massimo di 530 euro per i contratti di assicurazione:
•sulla vita;
•per il caso di morte;
•per il rischio di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante.
Al contempo, con riferimento ai contratti di assicurazione stipulati contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di natura quotidiana, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto (c.d polizze LTC), è “ripristinato” il previgente limite di 1.291,14 euro.
Con la circolare n. 29/E/2001 è stato precisato che, in caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato.
In merito alle polizze infortuni, il Ministero delle finanze, con la circolare n. 326/E del 1997, ha confermato che costituiscono potenziali benefit i soli premi infortuni che coprono rischi extra professionali. Le assicurazioni per rischi professionali, infatti, coprono il rischio del datore di lavoro di responsabilità civile nei confronti dei dipendenti nei casi in cui o l'assicurazione INAIL non operi, ovvero il dipendente infortunato ritenga che sussistano i presupposti per rivalersi del danno subito nei confronti del datore di lavoro.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, va sottolineato che i premi per infortuni extra professionali devono concorrere a formare il reddito nel periodo di paga in cui l'azienda effettua il pagamento dei premi all'assicurazione, mentre eventuali compensazioni di premio effettuate da parte della compagnia di assicurazione nell'anno successivo a quello di competenza non modificano quanto sopra indicato in quanto il reddito di lavoro dipendente viene, in ogni caso, determinato in base al principio di cassa. La detrazione spettante verrà, come visto, attribuita fino al limite di 530 euro in sede di conguaglio di fine anno e 1.291,14 limitatamente alle polizze cd. LTC.
In merito alla disposizione normativa che riconosce il diritto alla detrazione d'imposta solo per le polizze con le caratteristiche sopra indicate, per i contratti stipulati successivamente al 1° gennaio 2001 di tipo “misto” - che riconoscono l'erogazione di una somma sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto ovvero che non prevedono la franchigia per il rischio di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante (e quindi vengono rimborsati anche danni per invalidità permanente inferiori a tale percentuale) - l'Agenzia delle entrate, con circolare 29/2001, ha precisato che può essere riconosciuta la detrazione con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%.
Inoltre, ha sostenuto che, “tenuto conto delle specificità che di frequente si riscontrano in tali contratti, quali, nelle assicurazioni individuali, l'indicizzazione dei premi e, in quelle di gruppo, la varietà delle condizioni che regolano la copertura del rischio, la quota di premio cui spetta la detrazione d'imposta potrà essere individuata anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall'esperienza del portafoglio assicurativo. Detta quota deve essere indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all'assicurato”.

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