ApprofondimentoContenzioso

Posizione di garanzia in tema di infortuni sul lavoro

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 9

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In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi estranei che si trovino nell’ambiente di lavoro, ancorché questi tengano condotte imprudenti, sicché anche in tali casi è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l’evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’Incidente verificatosi, e sempre che le condotte imprudenti non siano esorbitanti rispetto al tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata

Massima

  • Infortuni sul lavoro – posizione di garanzia – titolarità plurima – obblighi di tutela – destinatari – tutti i garanti – omessa applicazione di cautela – singolo obbligato – addebitabilità – sussiste Cass. pen., sez. IV, 5 febbraio 2024, n. 4927

    In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato

La recente sentenza in commento, emessa dalla IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, presenta interessanti tematiche sui canoni ermeneutici relativi ai temi della sicurezza sul lavoro, con significative intersezioni tra la normativa penale e quella giuslavoristica – d’impresa.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

Con sentenza n. 4669/2023, la Corte d’Appello di Torino, territorialmente competente, confermava il dictum della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Verbania, conclusasi con la condanna per il titolare...

  • [1] Ex multis, appare pertinente il richiamo a Cass. pen., sez. IV, n. 44142/2019, che ha espresso la seguente massima di diritto: “In tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico.”

  • [2] Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 49462/2003, secondo cui: “Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell’infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro.”