In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi estranei che si trovino nell’ambiente di lavoro, ancorché questi tengano condotte imprudenti, sicché anche in tali casi è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l’evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’Incidente verificatosi, e sempre che le condotte imprudenti non siano esorbitanti rispetto al tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata
Massima
Infortuni sul lavoro – posizione di garanzia – titolarità plurima – obblighi di tutela – destinatari – tutti i garanti – omessa applicazione di cautela – singolo obbligato – addebitabilità – sussiste Cass. pen., sez. IV, 5 febbraio 2024, n. 4927
In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato
La recente sentenza in commento, emessa dalla IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, presenta interessanti tematiche sui canoni ermeneutici relativi ai temi della sicurezza sul lavoro, con significative intersezioni tra la normativa penale e quella giuslavoristica – d’impresa.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
Con sentenza n. 4669/2023, la Corte d’Appello di Torino, territorialmente competente, confermava il dictum della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Verbania, conclusasi con la condanna per il titolare...