Preavviso di dimissioni del padre lavoratore
L’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. Questa disposizione si applica al padre lavoratore solamente se ha fruito del congedo di paternità. Di conseguenza il periodo di preavviso va rispettato in ogni caso laddove il figlio abbia un età superiore a un anno. Se il bambino è di età inferiore all’anno il padre lavoratore non è tenuto al rispetto del periodo di preavviso solamente se ha fruito del congedo di paternità.