Previdenza

Precoci, domanda entro il 15 luglio

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di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

Le domande per accedere alla pensione con 41 anni di contributi vanno presentate entro il 15 luglio per chi matura i requisiti quest’anno ed entro il 1° marzo di ogni anno dal 2018 in poi. Questa è una delle indicazioni contenute nel Dpcm che attua quanto introdotto dalla legge di bilancio 2017, già firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, e che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

In modo analogo a quanto previsto per l’Ape sociale (si veda l’articolo a fianco), è prevista una doppia domanda: la prima per la verifica dei requisiti, la seconda per l’accesso alla pensione. Per le richieste inviate entro il 15 luglio la risposta dell’Inps arriverà entro il 15 ottobre, indicando la prima decorrenza utile, oppure che la stessa sarà differita per esaurimento dei fondi messi a copertura dell’anticipo, oppure che non ci sono i requisiti. Anche per i precoci le domande possono essere presentate dopo il 15 luglio, ma in tal caso “andranno in coda”.

L’altra importante informazione è che i 41 anni di contributi possono essere raggiunti cumulando i periodi versati in più gestioni, incluse le Casse di previdenza dei professionisti. Questa opzione non è espressamente indicata nella legge di bilancio 2017, ma viene esplicitata dal Dpcm. In questo caso non si pone il problema relativo ai più elevati requisiti di anzianità anagrafica richiesti dai singoli ordinamenti professionali, poiché l’accesso è consentito esclusivamente sul requisito contributivo. Il requisito ridotto a 41 anni sarà comunque adeguato agli incrementi legati alla speranza di vita, che dal 2019 avranno cadenza biennale.

Tuttavia il lavoratore – oltre ad avere 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il 19esimo anno di età - dovrà rientrare in una delle quattro categorie previste dalla norma.

Si tratta degli stessi requisiti previsti per l’accesso all’Ape sociale. Infatti i lavoratori devono trovarsi in uno stato di disoccupazione (concluso da almeno tre mesi), oppure devono assistere da almeno sei mesi un coniuge/parente di primo grado convivente con handicap grave, oppure il lavoratore deve avere una percentuale di invalidità non inferiore al 74 per cento. Altre categorie di lavoratori riguardano coloro che svolgono mansioni particolari (tra cui gli insegnanti della scuola dell’infanzia, gli educatori degli asili nido e il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni).

A tali categorie si aggiungono coloro che rientrano nelle cosiddette mansioni usuranti (tra cui i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo nonché i lavoratori a turni notturni). Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni previste dalla norma. A tal riguardo, si è ancora in attesa dell’emanazione delle procedure di semplificazioni per gli usuranti, che non inficia comunque la procedura per accedere alla pensione come precoci.

La domanda di pensione dovrà presentata alla sede Inps di riferimento sulla base della residenza dell’interessato. Il trattamento pensionistico non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o subordinato per il periodo di tempo strettamente necessario a far perfezionare il requisito ordinariamente previsto dal Dl 201/2011. In altri termini, le lavoratrici non potranno svolgere alcuna attività lavorativa per i dieci mesi successivi al pensionamento, mentre gli uomini per un anno e dieci mesi. Il mancato rispetto di tale limite comporta la sospensione del trattamento pensionistico e il recupero delle rate di pensione già erogate.

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