Prestazione gratuita del familiare
Da un punto di vista generale ogni prestazione lavorativa deve presumersi effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto caratterizzato dalla gratuità della prestazione ove sia dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in vece di quella lucrativa ( vedi ad es. Cass. 23624/2010). Le prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, ovvero rese nell’ambito di una comunità familiare, sono soggette ad una presunzione di gratuità secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, in virtù del peculiare vincolo che lega i soggetti del rapporto (principio della prestazione resa affectionis vel benevolentiae causa). Tale presunzione, tuttavia, può essere superata attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività (v. da ultimo Cass 16 giugno 2015, n. 12433). In proposito è opportuno ricordare come l’Inps adotti, sul merito, una interpretazione piuttosto rigorosa, orientata nel senso dell’esclusione di ogni rapporto di lavoro subordinato tra familiari. Pertanto, escludendo future rivendicazioni da parte della madre del titolare del bar, la fattispecie illustrata nel quesito pare conforme alla normativa vigente.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5