Proroga della cigs
L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, con riferimento alle aziende ivi previste stabilisce che la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti. Ciò significa che al fine di verificare il diritto ad accedere alla CIGS occorre fare il calcolo della media ivi richiamata computando i lavoratori secondo i principi previsti in materia. Nel caso in esame pertanto l’azienda, pur avendo attualmente meno di 15 dipendenti, potrebbe avere ugualmente il diritto di accesso alla CIGS ove la media conteggiata evidenziasse un numero di dipendenti superiore a 15. A contrario, potrebbe capitare il caso che un’azienda con più di 15 dipendenti al momento della presentazione della domanda non avesse i requisiti per l’intervento della CIGS per effetto di una media semestrale inferiore a 15 lavoratori.