Adempimenti

Quir,si parte da maggio

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di Paolo Rossi

La circolare Inps n. 82, diramata il 23 aprile scorso, chiude il ciclo delle istruzioni operative necessarie ai lavoratori, ai datori di lavoro e agli operatori di settore per la corretta gestione della QuIR (Quota Integrativa della Retribuzione). Pur tuttavia, residuano alcuni interrogativi e aspetti di dettaglio che andrebbero quantomeno approfonditi, primo fra tutti il termine iniziale di decorrenza dell'opzione esercitata dal lavoratore ai fini del pagamento del TFR in busta paga.


Decorrenza forzata da maggio 2014
La Legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che ha introdotto lo speciale istituto, prevede espressamente che i periodi di paga interessati dal diritto all'opzione del TFR in busta paga sono quelli decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. In ragione della non tempestiva pubblicazione del DPCM attuativo (DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, emanato ex art. 1, comma 33 della citata legge n. 190/2014), in vigore dal 3 aprile 2015, le mensilità di QuIR relative ai mesi di marzo e aprile 2015 restano fuori, a parere dell'INPS, dal periodo disponibile per la liquidazione in busta paga. Attuando un criterio interpretativo rigoroso, infatti, il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opererebbe a partire dal mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza (art. 5, co. 1, DPCM). Pur tuttavia non si può ignorare la volontà del Legislatore che, con estrema precisione, ha individuato i periodi di paga che vanno da marzo 2015 (compreso) a giugno 2018 (compreso) quale periodo temporale utile per l'accesso alla QuIR, delegando il Presidente del consiglio dei ministri a definire le sole modalità di attuazione dell'istituto, e non anche a comprimere il periodo temporale interessato. D'altronde, il testo del DPCM da nessuna parte prevede, in modo espresso, che il primo mese utile per la presentazione dell'istanza al datore di lavoro sia il mese di aprile 2015, né tantomeno che il primo periodo di paga utile ai fini dell'erogazione della QuIR sia il mese di maggio 2015. Tale tempistica è imputabile al mero ritardo nella pubblicazione del DPCM in questione (la norma richiedeva che fosse approvato entro il 30 gennaio 2015). A parere di chi scrive, quindi, in via interpretativa non sarebbe stato impossibile adottare un criterio maggiormente aderente alla volontà originaria del legislatore formale, cioè attribuire, limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2015, un'efficacia retroattiva alle istanze presentate dai lavoratori nel corso dello stesso mese di aprile 2015.


Rapporto della QuIR con la previdenza complementare
La manifestazione di volontà a favore della QuIR può essere esercitata dal lavoratore anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Ai sensi del comma 1, art. 4, del DPCM, la misura percentuale della QuIR disponibile per l'opzione può essere solo pari al 100% della quota maturanda del TFR, fermo restando il mantenimento della posizione aperta presso il fondo complementare al quale il lavoratore abbia aderito. Nei casi più ricorrenti, qualora residui una contribuzione volontaria al fondo a carico del lavoratore, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare la quota a suo carico, ancorché il TFR finisca interamente in busta paga. Tuttavia, esistono casi in cui, per effetto di accordi collettivi aziendali, il datore di lavoro è tenuto a versare la sua quota di contribuzione al fondo complementare solo a condizione che il lavoratore trasferisca allo stesso fondo parte o tutto il TFR. In tali realtà aziendali, in presenza di istanza a favore del pagamento della QuIR in busta paga, si pone la problematica se persiste l'obbligo del datore di lavoro a versare la contribuzione a suo carico in carenza dell'elemento contrattuale che ne impone corrispettivamente l'adempimento (un contributo a carico dell'azienda a fronte del trasferimento del TFR a previdenza complementare).


Contributo per il finanziamento del Fondo di garanzia
Lo specifico Fondo di garanzia istituto presso l'INPS per il sostegno delle piccole imprese (fino a 49 dipendenti) che ricorreranno al Finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato ai fini dell'erogazione della QuIR è alimentato (oltre da una dotazione iniziale) dal gettito di un contributo in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali del lavoratore interessato. E' utile evidenziare che la base imponibile del contributo (retribuzione imponibile ai fini previdenziali) è diversa dalla base di computo del TFR (retribuzione utile al calcolo del TFR ex art. 2120 cc). Ciò potrà comportare, particolarmente nei mesi in cui il lavoratore accede a prestazioni di tipo assistenziale, come per esempio le indennità di infortunio, di malattia e di maternità, un rapporto percentuale molto inferiore al gettito atteso, in ragione del fatto che la retribuzione utile al TFR non subirà riduzioni mentre l'imponibile previdenziale potrà addirittura azzerarsi.

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