Rapporto lavoro esistente alla data del matrimonio
In generale, la questione della genuinità rapporto del rapporto di lavoro subordinato intercorrente nei confronti del coniuge, di un figlio o di un genitore, presenta alcune problematicità legate al fatto che, nei casi di cui sopra, la prestazione si presume resa a titolo gratuito in relazione all’esistenza dei vincoli di parentela e di affetto tra le persone. E’ peraltro sempre possibile, in caso di contestazioni da parte degli enti, che il datore di lavoro dimostri che vi è stato un effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare. Nel caso in cui si ritenga di non poter dimostrare tali elementi, o anche laddove non si sia interessati al rapporto di lavoro subordinato, la soluzione più semplice è costituita dalle dimissioni della moglie o dalla risoluzione consensuale del rapporto, convalidando l’atto in entrambi i casi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Se la moglie continua a prestare regolarmente attività lavorativa e la ditta individuale è attiva nel ramo artigiano, agricolo oppure commercio ricorre comunque l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione INPS e INAIL.