WELFARE

Welfare aziendale, spesa RSA per genitore non convivente

Welfare aziendale - Rimborso spese relative a ricovero in RSA di un familiare nell'ambito di piani di welfare aziendale - Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente

Il rimborso delle spese di RSA per la madre anziana non convivente, erogato tramite piani di welfare aziendale, non concorre al reddito di lavoro dipendente a partire dal 2025

Nota

L'Agenzia Entrate chiarisce che il rimborso, nell'ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un familiare anziano o non autosufficiente non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR. La disposizione, infatti, richiama i familiari indicati nell'art. 12 TUIR, senza richiedere che siano fiscalmente a carico del dipendente. La conclusione tiene conto della modifica all'art. 12, comma 4-ter, del TUIR introdotta dal D.Lgs. 148/2026, che ha eliminato il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) per i familiari elencati nell'art. 433 c.c. quando la specifica disposizione agevolativa si limita, come nella specie, a richiamare i familiari indicati nell'art. 12, senza porre ulteriori condizioni. Il requisito va invece verificato, contestualmente alla situazione reddituale del familiare, quando la norma da applicare fa riferimento agli "altri familiari" di cui all'art. 433 c.c. che siano "fiscalmente a carico" del contribuente. La modifica opera retroattivamente dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025, essendo finalizzata a correggere la restrizione introdotta dal precedente intervento normativo (D.Lgs. n. 192/2025).

PENSIONE

Assoggettamento ad imposizione di una pensione di sicurezza sociale tedesca

Pensione - Irpef - Assoggettamento ad imposizione di pensione di sicurezza sociale tedesca - Pensione tedesca erogata a pensionato residente in Italia in possesso di cittadinanza italiana - Pensione oggetto di certificazione di esenzione rilasciata dall'ufficio delle imposte di Neubrandenburg

La quota della pensione di sicurezza sociale tedesca certificata dall'Ufficio delle imposte come esente in Germania non è tassata neanche in Italia per i cittadini italiani residenti

Nota

Le norme convenzionali contro le doppie imposizioni stipulate tra Italia e Germania prevedono che le pensioni e gli altri pagamenti periodici, erogati dalla Germania e ricevuti da cittadini italiani che sono residenti in Italia, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nel nostro Paese, ma solo per l'ammontare che risulterebbe imponibile in base alla legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche. Pertanto l'Agenzia Entrate chiarisce che, alla luce della disciplina convenzionale (artt. 18 e 19 del Trattato e par. 14 del relativo Protocollo) nonché dell'accordo amichevole tra Italia e Germania firmato il 15 e il 17 novembre 2025, la quota di pensione di sicurezza sociale attestata come esente da imposizione in Germania dal competente ufficio finanziario e corrisposta a beneficiari con cittadinanza in Italia e che vi hanno trasferito la residenza dalla Germania stessa non è soggetta alla potestà impositiva italiana.

IRPEF

Modalità di determinazione del reddito derivante da un trust trasparente estero nei confronti di un beneficiario residente

Trust estero - Beneficiario residente in Italia - Modalità di determinazione del reddito

Ai fini della determinazione del reddito dei trust non residenti, rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto ''enti non residenti'', salvo le ipotesi di beneficiario ''individuato'' residente e beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata

Nota

Si esamina il caso del trattamento fiscale in Italia delle attribuzioni effettuate da un trust trasparente di diritto estero (nello specifico, statunitense) a una beneficiaria residente in Italia. Nel caso concreto, la contribuente, figlia dei disponenti, non era beneficiaria né titolare di diritti sui redditi del trust fino al decesso della madre (20 maggio 2025); da tale data è divenuta beneficiaria individuata dei trust "derivati", fino alla successiva assegnazione ai tre figli dell'intero patrimonio contenuto nei trust. L'Agenzia delle Entrate conferma che la contribuente è tenuta a dichiarare per trasparenza, ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. g-sexies), del TUIR, i redditi pro-quota prodotti dai beni presenti nei trust a decorrere dal momento in cui ne è divenuta beneficiaria, mentre il patrimonio già esistente a tale data e successivamente devoluto agli eredi conserva natura di capitale e non costituisce reddito imponibile. Non trova applicazione l'art. 45, comma 4-quater, del TUIR, in quanto la presunzione legale di reddito, prevista qualora non si riesca a distinguere tra quota capitale e quota reddituale, riguarda esclusivamente i trust opachi esteri stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata. Ai fini della determinazione della quota di reddito imponibile, l'Agenzia chiarisce che, trattandosi di trust trasparenti esteri, occorre fare riferimento al reddito netto determinato secondo le regole fiscali dello Stato estero in cui il trust è istituito o stabilito, nel caso di specie secondo la normativa della California.

IRPEF

Obbligazioni in forma digitale: imposta sostitutiva su interessi e altri proventi

Interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e altri titoli similari, emessi e circolanti in forma digitale - Modalià di applicazione dell'imposta sostitutiva

Il responsabile del registro per la circolazione digitale non diventa, per la sola funzione svolta, una "banca di primo livello" ai fini del D.Lgs. 239/1996

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha argomentato che per le obbligazioni e titoli obbligazionari e similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti alla disciplina del D.Lgs. 239/1996, ai fini del prelievo dell'imposta sostitutiva del 26% sui relativi proventi, in assenza di un'espressa previsione normativa, il responsabile del registro per la circolazione digitale non assume il ruolo di "banca di primo livello" né rientra tra gli altri intermediari espressamente individuati dal D.Lgs. 239/1996. Pertanto, tale soggetto non è legittimato né a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a trasmettere le comunicazioni al Sistema di Interscambio Dati né a presentare il modello 118/IMP per segnalare l'applicazione o l'esenzione dall'imposta sostitutiva dovuta. In tale ipotesi, dato che le obbligazioni non sono custodite o amministrate da un intermediario abilitato, gli interessi e altri proventi, al momento della corresponsione, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva del 26% a cura dell'intermediario che li eroga, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 239/1996. L'imposta sostitutiva risulta applicabile anche nei confronti dei percettori non residenti; a quest'ultimi resta solo la possibilità di richiedere il successivo rimborso dell'imposta versata.

IRPEF

Trattamento fiscale di un'operazione di fusione per incorporazione di una società semplice in un ETS

Operazione di fusione per incorporazione di una società semplice in una fondazione ente del terzo settore - Trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

Non è soggetta ad imposizione l'incorporazione di una società semplice in una fondazione

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale della fusione per incorporazione di una società semplice, titolare di una tenuta agricola, in una Fondazione iscritta al RUNTS. Sotto il profilo delle imposte dirette, la fusione non rientra tecnicamente nel regime di neutralità dell'art. 172 TUIR, poiché la società semplice non è un soggetto commerciale. Tuttavia, non verificandosi alcun trasferimento di beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale, né il passaggio inverso, l'operazione resta sostanzialmente neutrale: i beni sono assunti dalla Fondazione al medesimo costo fiscale riconosciuto e non emergono plusvalenze ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR, purché continuino a far parte dell'azienda agricola e ad essere utilizzati nell'attività, anche tramite l'affittuario. Per quanto attiene all'imposizione indiretta, la fusione risulta fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, dal momento che la società semplice aveva affittato integralmente l'azienda e non esercitava più direttamente attività agricola. Per effetto del principio di alternatività IVA/registro, di cui all'art. 40 del D.P.R. 131/1986, l'operazione risulta soggetta all'imposta di registro, dovuta in misura fissa (200 euro) in forza dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), tenuto conto che la fusione per incorporazione della società semplice nella Fondazione è anche posta in essere da un ETS che, all'esito dell'operazione straordinaria, continuerà a mantenere la qualifica di ente del Terzo settore iscritto al RUNTS.

PUBBLICO IMPIEGO

Pubblico impiego: imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio

Pubblico impiego - Personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - Trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici - Applicazione di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali

Si applica un'imposta sostitutiva del 15% sui compensi del trattamento accessorio (comprese le indennità fisse e continuative) per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche

Nota

L'imposta sostitutiva del 15%, prevista per il 2026 dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 237, legge 199/2025) per i compensi per il trattamento economico accessorio, comprese le indennità fisse e continuative, corrisposti al personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni, si applica su un importo massimo di 800 euro complessivi annui. L'Agenzia Entrate precisa che il requisito reddituale richiesto dalla norma, che limita l'applicazione dell'agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, deve essere verificato, in assenza di un'esplicita previsione normativa, con riferimento allo stesso periodo d'imposta 2026, unico anno per il quale il beneficio è concesso.

PENSIONE

Redditi di pensione pubblica di residente in italia con doppia nazionalità

Pensione - Pensione pubblica - Soggetto residente in Italia con doppia nazionalità italiana e svizzera - Trattamento convenzionale dei redditi di pensione pubblica

Le pensioni pubbliche svizzere erogate a soggetti con doppia cittadinanza trasferiti in Italia sono tassate esclusivamente in Svizzera, prevalendo sulla normativa interna

Nota

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione al trattamento convenzionale dei redditi di pensione pubblica percepiti da un soggetto residente in Italia con doppia nazionalità. In tal caso, chiariscono le Entrate, una pensione pubblica svizzera, percepita da un soggetto con doppia cittadinanza svizzera e italiana, in prossimità di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, è fiscalmente imponibile solo in Svizzera, in base a quanto stabilito dall'art. 19, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Svizzera, secondo cui sono tassabili esclusivamente nello Stato di provenienza le pensioni di fonte pubblica, a condizione che il beneficiario possegga la nazionalità dello Stato da cui provengono. Ciò a prescindere dalla circostanza che il percettore abbia solo la cittadinanza svizzera oppure di entrambi gli Stati.

PROFESSIONISTI

Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA), imputazione del reddito per trasparenza

Lavoro autonomo e liberi professionisti - Società tra professionisti (STP) - Società tra avvocati (STA) - Imputazione reddito per trasparenza

Le società tra professionisti e le società tra avvocati costituite in forma di società semplice possono determinare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti a consuntivo, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole di imputazione del reddito per trasparenza nelle Società tra Professionisti (STP) e Società tra Avvocati (STA) costituite in forma di società semplice. In particolare, le Entrate hanno esplicitato che la possibilità di redigere l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, può essere riconosciuta a società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, ma limitatamente alla determinazione delle quote di partecipazione agli utili riferibili ai soci professionisti, in quanto fondata sull'esigenza di valorizzare l'apporto personale effettivamente reso da questi ultimi nel corso del periodo d'imposta.

ENTI BILATERALI

Spese sanitarie rimborsate dall'ente bilaterale di categoria ai propri iscritti

Rimborsi - Enti bilaterali - Spese sanitarie rimborsate dall'ente bilaterale ai propri iscritti

In tema di spese sanitarie rimborsate, i contributi versati a un ente bilaterale da un datore di lavoro concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito

Nota

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione all'obbligo di trasmissione all'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 78, c. 25-bis, della legge 413/1991, dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell'anno di riferimento. Al riguardo, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore e quelli versati dal lavoratore non sono deducibili fiscalmente ai fini dell'IRPEF, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51, comma 2, let. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Pertanto, non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell'IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, le spese sanitarie rimborsate dall'Ente bilaterale debbano considerarsi "rimaste a carico" dei lavoratori. Conseguentemente, non sussiste in capo all'Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate, ex art. 78, comma 25-bis, legge 413/1991.

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