Rassegne di giurisprudenza

Rassegna della Cassazione

Licenziamento per giusta causa<br/>Licenziamento per giusta causa del dirigente <br/>Licenziamento illegittimo e risarcimento del danno <br/>Licenziamento per giustificato motivo oggettivo<br/>Demansionamento e mobbing <br/>

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a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Licenziamento per giusta causa

Cass. Sez. Lav., 21 ottobre 2022, n. 31150

Pres. Raimondi; Rel. Piccone; P.M. Fresa; Ric. G.C.; Contr. A. S.r.l.

Licenziamento individuale – Giusta causa – Violazione di norme di legge e doveri fondamentali – Codice disciplinare – Mancata affissione – Irrilevanza

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.

NOTA

La Corte d'Appello di Venezia, respingendo l'appello proposto dal lavoratore, confermava la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli per aver eseguito, durante l'orario di lavoro, attività personali, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro senza permesso e usando attrezzature aziendali per le quali non era stato previamente addestrato.

Il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione censurando la sentenza in oggetto per aver omesso di esaminare e motivare su determinate risultanze documentali e testimoniali, nonché per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori in relazione alla mancata affissione del codice disciplinare ed alla mancata pubblicità circa il divieto di utilizzo del macchinario aziendale.

Esaminando congiuntamente i primi motivi di ricorso, la Corte di Cassazione conclude per l'inammissibilità degli stessi, avendo il ricorrente chiesto – di fatto – una nuova e diversa valutazione dei fatti oggetto di causa e delle risultanze istruttorie di primo grado. Sul punto, la Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento per cui l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod. civ. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga invece una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards conformi ai valori. In altre parole, è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale a collocarsi sul piano normativo, ammettendo quindi una censura per violazione di legge; al contrario, l'applicazione in concreto del canone integrativo della norma di legge rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito (in tal senso, Cass. 18247/2009 e Cass. 7838/2005).

Per quanto riguarda, invece, il motivo di ricorso relativo alla mancata affissione del codice disciplinare, la Corte di Cassazione rileva che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della validità del licenziamento disciplinare non è necessaria la preventiva affissione del codice disciplinare laddove i fatti contestati integrino una violazione di norme di legge o di doveri fondamentali incombenti sul lavoratore e riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (in tal senso, Cass. 6893/2018). Né può ritenersi rilevante l'assenza di pubblicità circa il divieto di uso della pressa, avendo la Corte di merito correttamente argomentato in merito alla gravità dell'addebito disciplinare, in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore e dell'assenza di addestramento all'uso del macchinario.

Licenziamento per giusta causa del dirigente

Cass. Sez. Lav., 7 novembre 2022, n. 32680

Pres. Raimondi; Rel. Garri; Ric. Z.M.; Contr. F. S.p.A.; P.M. Fresa

Dirigente – Responsabile HR – Patto di stabilità – Eccessivamente oneroso per il datore – Amministratore delegato – Connivenza – Licenziamento – Giusta causa – Legittimità – Conflitto di interesse – Configurabilità – Addebiti non punibili in sede penale – Autonoma valutazione in sede civile – Ammissibilità

Configura giusta causa di licenziamento la condotta di un dirigente, responsabile delle risorse umane, che abbia provveduto in corso di rapporto e in un momento di crisi della società a sottoscrivere, con la connivenza dell'amministratore delegato (che peraltro era privo dei relativi poteri di negoziazione), un patto di stabilità particolarmente oneroso per la società – retrodatandolo alla data della sua assunzione - e con previsioni chiaramente sbilanciate a suo favore posto che assicurava al dirigente la possibilità di azionarlo in ogni caso di recesso. Il dirigente, per il ruolo rivestito, infatti è ben consapevole che l'accordo, per il suo contenuto e per i tempi in cui è stato siglato, si pone in aperto conflitto con gli interessi dell'azienda.

Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso.

NOTA

La Corte d'Appello di Brescia riformava la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Bergamo aveva ritenuto privo di giusta causa, ma supportato da giustificatezza, il licenziamento subìto da un dirigente risultato compartecipe dell'elaborazione di un patto di stabilità particolarmente oneroso per la società datrice di lavoro, ravvisando nella condotta del lavoratore una giusta causa di recesso e condannandolo a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

In particolare, la Corte territoriale rilevava che (i) il patto di stabilità era stato volutamente retrodatato alla data di assunzione del dirigente; (ii) lo stesso risultava fortemente sbilanciato in favore di quest'ultimo; (iii) le condizioni riportate non erano quelle contenute nel modello inviato dai legali di fiducia della società: (iv) il patto era stato redatto con la connivenza dell'allora amministratore delegato della società il quale, peraltro, non aveva il potere di sottoscriverlo; (v) il dirigente aveva inteso garantirsi, in un momento di crisi del settore di operatività della società e della società stessa, una situazione di particolare sicurezza anche per il caso in cui lo stesso amministratore delegato fosse stato esautorato, come in effetti avvenne; (vi) il dirigente, per il ruolo rivestito, di responsabile delle risorse umane della società era ben consapevole del fatto che il patto, per il suo contenuto e per i tempi in cui era stato realmente formato e sottoscritto, era in aperto conflitto con gli interessi della società.

In esito a tali accertamenti, dunque, la Corte d'Appello riteneva che la condotta accertata integrasse una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro tenuto conto del ruolo apicale rivestito dal dirigente caratterizzato da un elemento fiduciario particolarmente spiccato ed intenso e con innalzamento della soglia di rilevanza dei fatti idonei ad incidere sul relativo vincolo stante la gravità della condotta addebitata, alla sua portata oggettiva e soggettiva, alla circostanze in cui è stata posta in essere ed all'intensità dell'elemento intenzionale (direttore risorse umane che rispondeva direttamente all'amministratore delegato e al consiglio di amministrazione).

Avverso tale sentenza il dirigente ha proposto ricorso in Cassazione la quale, tuttavia, ritiene immune da vizi l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.

In particolare, secondo la Suprema Corte, la Corte di merito ha correttamente ritenuto assorbente, per qualificare la condotta del lavoratore e la sua gravità, il fatto che il patto di stabilità sia stato contrattato dal dirigente direttamente con l'amministratore delegato, che non ne aveva i poteri e nel corso del rapporto di lavoro già da tempo iniziato, senza che della questione fosse mai stato interessato il consiglio di amministrazione della società.

Afferma, quindi, la Cassazione che «la Corte territoriale ha accertato in fatto una delle condotte contestate - l'aver concorso alla predisposizione di un patto di stabilità per sé particolarmente vantaggioso e allo stesso tempo estremamente gravoso per la società, retroattivo, seguendo un percorso irrituale e con la connivenza dell'amministratore delegato che non ne aveva il potere - ne ha valutata la gravità e l'ha ritenuta di per sé sufficiente a giustificare il recesso intimato. (…) La sentenza impugnata ha, quindi, motivatamente accertato la gravità dei fatti addotti a sostegno del licenziamento e la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità di tali fatti e non merita le censure che le sono state mosse».

La Suprema Corte, peraltro – con riferimento al procedimento penale per truffa ai danni della società (azionato sui medesimi fatti alla base del licenziamento) che si era nel frattempo concluso con l'assoluzione del dirigente – evidenzia, sulla base del consolidato orientamento di legittimità sul punto, che «non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso». Il giudice civile, dunque, non è vincolato dal giudicato penale ed è, quindi, abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro.Conclusivamente, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dirigente condannandolo alle spese di lite.

Licenziamento illegittimo e risarcimento del danno

Cass. Sez. Lav., 31 ottobre 2022, n. 32130

Pres. Manna; Rel. Casciaro; Ric. A.G.; Contr. M.B.A.C.

Licenziamento illegittimo – Risarcimento del danno – Trattamento pensionistico – Pensione di anzianità – Aliunde perceptum – Detrazione – Esclusione – Ratio

In caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento del danno spettante al lavoratore non può essere decurtato dell'importo dallo stesso eventualmente percepito a titolo di pensione dopo il recesso. Il trattamento pensionistico non può essere ricondotto all'aliunde perceptum, in quanto in tale voce rientrano esclusivamente i redditi che possono essere considerati effettivamente compensativi del danno derivante dal licenziamento e, quindi, solo quelli che conseguono dall'impiego della medesima capacità lavorativa da parte del dipendente licenziato.

NOTA

La Corte d'Appello di Salerno, giudice del rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, riformava la decisione con cui il Tribunale di Potenza aveva respinto il ricorso del lavoratore, dipendente con funzioni di dirigente generale, trattenuto in servizio (per due anni a decorrere dal 31.10.2008) con provvedimento del maggio 2005. Il lavoratore aveva in origine richiesto la declaratoria di illegittimità del decreto con cui il Ministero datore di lavoro aveva risolto il rapporto con effetto dal 4.9.2009 sul presupposto dell'intervenuta maturazione del requisito contributivo massimo di quarant'anni previsto dal d.l. n. 112/2008.

La Corte territoriale, ritenuto illegittimo il decreto di risoluzione del rapporto sulla base del principio enunciato dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione, e quantificato il danno patrimoniale subito dal lavoratore, stabiliva che dalla complessiva somma riconosciuta in favore del lavoratore a tale titolo andavano decurtati gli importi che lo stesso aveva comunque percepito a titolo di pensione d'anzianità nel periodo intercorso tra la data di risoluzione del rapporto e quella di scadenza del biennio di trattenimento in servizio.

Secondo la Corte territoriale, infatti, mancando nella specie un dictum giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro che avrebbe reso ripetibili le somme erogate dall'INPS, si sarebbe verificata, in difetto di detrazione dell'aliunde perceptum, un'indebita locupletazione del lavoratore.

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, inter alia, che la Corte territoriale avrebbe indebitamente detratto dal risarcimento del danno da licenziamento illegittimo quanto corrisposto medio tempore a titolo di pensione d'anzianità. Secondo il ricorrente, infatti, solo il compenso da lavoro percepito durante il c.d. periodo intermedio (i.e., intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento) può comportare la riduzione del risarcimento per il principio della compensatio lucri cum damno, mentre il trattamento pensionistico non è in alcun modo ricollegabile al licenziamento illegittimo e non è detraibile anche qualora vengano, come nella specie, a cristallizzarsi gli effetti del licenziamento per effetto della mancata reintegra in servizio.

La Corte di Cassazione ritiene tale motivo di ricorso fondato.

Innanzitutto la Suprema Corte ribadisce il principio, più volte affermato, secondo cui «non è detraibile come aliunde perceptum il trattamento pensionistico, potendosi considerare compensativo (quale aliunde perceptum) del danno arrecato dal licenziamento non qualsiasi reddito percepito, ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa» (Cass. n. 16136/18, Cass. n. 16143/14, Cass. 13871/07, Cass. n. 6906/09, Cass. 13715/04, Cass. n. 11758/03).

La Corte di Cassazione ricorda, del resto, che «il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro, né si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno» (Cass. S.U. n. 12194/02, Cass. n. 4747/95).

Nella sua decisione la Suprema Corte non tralascia di evidenziare come ben può verificarsi che, in determinati casi, la legge deroghi a quei requisiti, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, in modo tale che il rapporto fra pensione e retribuzione venga a porsi in termini di alternatività. Tuttavia, in questi casi, sottolinea la Corte di Cassazione, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto della deroga, travolge ex tunc lo stesso diritto dell'assicurato a siffatta anticipazione e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, «con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come "un lucro compensabile col danno", cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, in quanto a fronte della loro percezione sta un'obbligazione restitutoria di corrispondente importo». Né detta compensatio – prosegue la Suprema Corte - «può riconoscersi quando il medesimo rapporto si ponga, invece, in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, giacché in tali evenienze la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge ex tunc il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto che eroga la pensione».

Ricorda poi la Corte di Cassazione come le sue Sezioni Unite, in relazione alla regola di operatività dell'art. 1223 cod. civ., hanno osservato che «quando la condotta del danneggiante costituisce semplicemente l'occasione per il sorgere di un'attribuzione patrimoniale che trova la propria giustificazione in un corrispondente e precedente sacrificio, allora non si riscontra quel lucro che, unico, può compensare il danno e ridurre la responsabilità» (Cass. S.U. n. 12564/18).

In senso contrario a quanto sopra – prosegue la Corte di Cassazione - non vale evidenziare che mancherebbe in questo caso un dictum di ricostituzione del rapporto che, rendendo incompatibile la percezione della pensione, consentirebbe all'istituto previdenziale di agire in ripetizione.

Infatti, evidenzia la Suprema Corte che nella vicenda in esame già la sentenza rescindente aveva dato atto del ripristino de iure del rapporto, visto che in essa si affermava che il trattenimento in servizio del ricorrente era già in essere e che tale trattenimento importava il diritto del lavoratore a permanere in attività oltre la massima anzianità contributiva. Precisa quindi la Corte di Cassazione che, nel caso di specie, la «perdita di interesse del lavoratore alla ricostituzione del rapporto, anche de facto, mediante un provvedimento di reintegra, e ciò per effetto del raggiungimento, nelle more, del termine biennale di trattenimento in servizio, non esclude che vi sia, per effetto dell'accertamento giudiziale dell'illecita risoluzione del rapporto, la prosecuzione de iure dello stesso». Da ciò consegue, secondo la Suprema Corte, non solo la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, sul quale permane l'obbligo contributivo, ma altresì «la ripetibilità delle somme erogate nel biennio di riferimento a titolo pensionistico da parte dell'INPS (queste ultime divenute, sia pure ex post e per effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza rescindente, prive ormai di giustificazione causale)».

Non giova obiettare – sottolinea infine la Corte di Cassazione - che nel lavoro pubblico privatizzato il raggiungimento dei limiti d'età non consente in nessun caso il prosieguo del rapporto. Ed infatti, evidenzia la Suprema Corte, nella vicenda in esame il risarcimento è stato in concreto parametrato al solo arco temporale in cui il ricorrente avrebbe potuto continuare a lavorare, ossia sino alla data di scadenza del biennio di trattenimento in servizio.

Per quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'Appello competente.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Cass. Sez. Lav., 20 ottobre 2022, n. 30971

Pres. Doronzo; Rel. Leone; Ric. F.P. S.p.A.; Controric. R.C.

Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo – Lavoratore con handicap – Ragione discriminatoria – Sussistenza – Illegittimità del licenziamento – Irrilevanza della effettiva riorganizzazione

In presenza di una ragione discriminatoria del licenziamento del lavoratore non rileva l'eventuale sussistenza di una riorganizzazione aziendale con soppressione del posto occupato dal medesimo.

NOTA

L'ordinanza in commento concerne il licenziamento di un lavoratore portatore di handicap per giustificato motivo oggettivo. La Corte d'appello di Milano ha ritenuto sussistente, nel recesso datoriale, al di là dell'esistenza di una riorganizzazione dell'azienda con soppressione del posto occupato dal lavoratore, una ragione di discriminazione soggettiva connessa allo status di handicap del dipendente. Ciò in ragione di un'email inviata dal Presidente del Consiglio di amministrazione al Direttore generale della società datrice di lavoro, che, per contenuto inequivoco circa la volontà di recedere dal rapporto di lavoro in questione a causa della condizione di salute ed handicap del dipendente e per tempestività temporale rispetto al recesso, risultava esemplificativa delle reali ragioni sottese al licenziamento costituite, appunto, dalla volontà di sostituire il dipendente con altro "più capace".

Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione la società.

A fronte delle doglianze della stessa la Suprema Corte ribadisce la correttezza della sentenza impugnata, osservando che:

-non rilevano gli eventuali ragionevoli accomodamenti adottati dal datore di lavoro nel corso del rapporto in quanto oggetto del giudizio non erano questi ultimi, o la loro efficacia, ma il licenziamento quale frutto di una condotta discriminatoria non contrastabile da precedenti azioni costituenti modalità di sostegno, agevolative rispetto alla malattia del dipendente;

-non rilevano né il lasso di tempo trascorso tra il recesso e l'insorgere della malattia del dipendente (5 anni), né la mancata sostituzione del lavoratore con altra risorsa; infatti la ragione di carattere organizzativo è secondaria rispetto alla ragione discriminatoria, motivo di recesso.

Il ricorso della società datrice di lavoro viene, pertanto, rigettato.

Avverso la decisione della Corte d'appello di Milano proponeva altresì ricorso incidentale, il lavoratore, in punto di spese legali. Anche tale ricorso incidentale viene rigettato; la Corte di Cassazione ritiene che la Corte territoriale si sia attenuta ai principi già enunciati dalla Suprema Corte stessa. In particolare, con riferimento alla richiesta di restituzione del contributo unificato, la Corte di Cassazione ha affermato al seguente principio: «in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione».

Demansionamento e mobbing

Cass. Sez. 6 L 3 novembre 2022, n. 32441

Pres. Doronzo; Rel. Patti; Ric. M.F.; Controric. A.R.

Demansionamento – Mobbing – Sottrazione di competenze – Intento vessatorio – Esclusione

Deve essere confermata la sentenza di appello che abbia escluso la configurabilità del demansionamento e del mobbing ai danni di una dipendente se la sottrazione delle sue competenze sia stata in realtà la conseguenza dell'adozione di un nuovo assetto organizzativo dell'azienda.

NOTA

La Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, accoglieva l'impugnazione della società e rigettava la domanda risarcitoria per demansionamento e mobbing di una lavoratrice di un centro di riabilitazione.Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione ritiene immune da vizi l'iter argomentativo della Corte territoriale.In particolare, la Suprema Corte confermava la decisione della Corte di Appello che aveva condannato la lavoratrice alla restituzione della somma di Euro 12.250 corrispostale, in quanto riteneva non provati né il demansionamento, né le condotte mobbizzanti denunciate dalla stessa poiché la sottrazione delle competenze era stata la conseguenza dell'adozione di un nuovo assetto organizzativo del centro di riabilitazione con una redistribuzione dei compiti tra i dipendenti.

In aggiunta, la Corte di Cassazione non ritiene viziata la statuizione della Corte territoriale che aveva negato la sussistenza di elementi concreti, sintomatici di un disegno persecutorio a danno della lavoratrice, neppure ravvisabili tanto nei provvedimenti disciplinari assunti dalla società nei confronti della stessa quanto nelle condotte allegate dalla lavoratrice (tra cui il posizionamento della scrivania in modo che rivolgesse il viso al muro o il mancato invio di copia del regolamento aziendale).

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

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