APPALTO
Successione di appalti e clausola sociale
Contratto di appalto - Subentro a precedente appaltante - Clausola sociale- Tutela cautelare - Ammissibilità - Condizioni e limiti
Nella successione di appalti è consentita la tutela cautelare, nel caso di clausola sociale che preveda l'obbligo di assunzione del lavoratore, già nell'organico dell'appaltante uscente, presso l'appaltante subentrante, non per garantire la conclusione del contratto in forza dell'obbligo di contrarre contenuto nella predetta clausola, ma per la soddisfazione degli obblighi conseguenziali alla prevista assunzione, nella sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora
La fattispecie - In sede di esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Area Scuola n. 2023-146.0.0.-60 in data 08/06/2023, l'Amministrazione Comunale di Genova aveva stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta telematica, all'affidamento a terzi del servizio di ristorazione scolastica anche per il triennio 2024/2027.Il Sig. C.P. già in forza al precedente appaltante, non essendo stato preso in organico dal nuovo appaltante V. spa.,ha ricorso in via d'urgenza al Tribunale di Genova. Il Giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso in via d'urgenza, ha dichiarato :il diritto di C.P. all'assunzione sin dall' 1.1.2024 alle dipendenze a tempo pieno ed indeterminato di V.spa presso l'appalto del Servizio Ristorazione scolastica del Comune di Genova Lotto 1 e 2; il suo diritto al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e non riscosse sino all'effettiva assunzione; l'obbligo di V. spa di assumere ed ammettere in servizio il ricorrente.Avverso l'ordinanza del Giudice monocratico V. spa ha proposto reclamo censurando l'ordinanza impugnata sia riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus sia in relazione all'accertamento positivo del periculum in mora effettuato dal giudice. La decisione del Collegio - Il collegio premesso che occorre prendere spunto, quale antecedente autorevole in tema di sentenze costitutive, dal fatto che la Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n.4059/2010, ha ritenuto di dover dare continuità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità a sostegno della tesi secondo cui, nel caso di pronuncia ex art. 2932 cc, l'effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l'irretroattività della sentenza che determina l'effetto sostitutivo del contratto definitivo. La sentenza di primo grado di accoglimento della domanda non può pertanto produrre, prima del passaggio in giudicato, quegli effetti del contratto definitivo che è destinata a surrogare. Aggiungono le Sezioni Unite, condivisibilmente, che non è possibile dare esecuzione ad obblighi che sul piano sostanziale non sono ancora sorti. In continuità con tali principi di diritto le successive sentenze della S.C. (Cass. 24939/2019 e 10986/21) affrontando la questione della ammissibilità della tutela cautelare in funzione della successiva sentenza costitutiva, hanno affermato relativamente a tale tipologia di sentenze che la tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto, effetto che può derivare solo dalla sentenza, rilevando d'altro canto che "il bisogno di tutela urgente riguarda non tanto la salvaguardia o l'anticipazione del provvedimento costitutivo in sé e per sé, bensì l'adozione di una cautela con riferimento alla statuizione consequenziale alla pronuncia costitutiva".In particolare la sentenza n.10986/2021 ha evidenziato che il soggetto che agisce in via cautelare è certamente titolare di una situazione giuridica soggettiva a contenuto processuale che gli dà il diritto di perseguire la modificazione giuridica cui aspira sul piano sostanziale, che dovrebbe avere quale corollario quello di conseguire in via d'urgenza non tanto l'effetto costitutivo, ma piuttosto la futura esecuzione della pronuncia accessoria, concludendo che accedendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, ex art. 24 cost., con la medesima ratio la dottrina afferma anche l'ammissibilità del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. relativamente alle statuizioni accessorie ad una pronuncia costitutiva.Il Collegio, svolta questa ricognizione del diritto vivente, ritiene di applicare le regole sopra evidenziate alla fattispecie dedotta in giudizio nel senso che risulta preclusa una pronunzia dichiarativa dell'obbligo della società reclamante di assumere il lavoratore con decorrenza dall' 1.1.2024, potendo il rapporto di lavoro sorgere soltanto con la sentenza costitutiva. Sul fumus boni iuris - E' possibile, invece, anche alla luce del principio che afferma l'ammissibilità del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. relativamente alle statuizioni accessorie ad una pronuncia costitutiva, riconoscere al lavoratore, già in fase cautelare, il diritto alle retribuzioni dovute con decorrenza dall' 1.1.2024, ravvisandosi il fumus di un inadempimento datoriale ai sensi dell'art 1218 c.c.; al riguardo è evidente che l'obbligo di pagare le retribuzioni non fa parte del nucleo essenziale della sentenza costitutiva di un rapporto di lavoro.Risulta incontroverso in causa, in quanto dedotto nella memoria difensiva del procedimento davanti al Giudice di prime cure, che la società V. spa in esito alla procedura di gara pubblica è risultata aggiudicataria dei lotti 1 e 2, cioè del servizio di trasporto dei pasti cui il reclamato era addetto all'epoca del cambio appalto; come puntualmente evidenziato dal ricorrente con ricorso ex art. 700 cpc, il Comune di Genova aveva previsto, nel disciplinare di gara, all'art. 25 che al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Aveva inoltre sancito che l'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'allegato 13 "Elenco personale da riassorbire" del Capitolato Speciale di Appalto che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore.La società reclamante ha sostenuto nell'atto di reclamo che ella pur ricorrendo al subappalto, si è comunque fatta carico di garantire, diversamente da quanto l'ordinanza reclamata ha affermato, l'assorbimento nel perimetro di attività dell'appalto di tutti i lavoratori interessati all'operazione di nuova aggiudicazione, alle medesime condizioni normative, economiche, occupazionali, in tal modo dando piena esecuzione all'impegno assunto in sede di offerta contrattuale.Ad avviso del collegio la tesi difensiva non ha pregio, poiché contraddetta dal chiaro tenore letterale della clausola prevista nel disciplinare di gara che obbliga l'aggiudicataria "ad assorbire prioritariamente nel proprio organico" il personale già operante alle dipendenze dell'impresa uscente; assorbire nel proprio organico vuoi dire null'altro che impegno ad assumere.Sul punto il Giudice monocratico ha osservato correttamente che all'atto dell'offerta tecnica effettuata da V. spa alcun contratto d'appalto esisteva, né alcuna società sub appaltatrice era stata individuata quale coobbligata all'assunzione del personale.Non solo, ma l'aggiudicatario per la gestione del servizio di ristorazione si era assunto l'obbligo, attraverso il capitolato speciale d'appalto, di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente anche in considerazione di quanto indicato dall'offerta di gara, se l'aggiudicataria ne ha manifestato l'impegno, art. 20 del capitolato.Infine risulta in via documentale che la società con la presentazione dell'offerta tecnica, si era impegnata ad assorbire il 100% del personale dell'appaltatore uscente beneficiando così dei sei punti fissi in sede di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.Tali considerazioni consentono di ravvisare il fumus della domanda di condanna al pagamento in favore del signor C.P. delle retribuzioni maturate, essendo incontroverso che quest'ultimo era inquadrato presso la società cessante nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi.Sul periculum in mora - Il primo Giudice ha riconosciuto il periculum rilevando che il ricorrente è privo di stabile occupazione e che l'indennità Naspi qualora riconosciuta successivamente alla sua pronunzia non consentirebbe di far fronte alle fondamentali esigenze di sostentamento sue e della famiglia.La reclamante ha contestato tale ricostruzione; ad avviso del Tribunale il requisito del periculum deve ritenersi sussistente poiché non risulta contestato ed è comunque provato che C.P. è sposato con la sig.ra S. disoccupata e ha un figlio pur maggiorenne a proprio carico;tale situazione familiare consente di ritenere che nelle more della definizione del giudizio di merito si produrrebbero un grave danno in capo al resistente e ai suoi familiari ed un pregiudizio irreparabile alle relazioni familiari fra il ricorrente e i membri della famiglia;il tutto anche considerando che il resistente percepisce un'indennità Naspi del tutto insufficiente a fronteggiare le esigenze di sostentamento dei membri della famiglia.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Trasferimento per incompatibilità ambientale e rifiuto della prestazione del lavoratore
Trasferimento per incompatibilità ambientale risultata insussistente - Rifiuto della prestazione da parte del lavoratore per inadempimento del datore di lavoro - Condizioni
Ove il lavoratore rifiuti la sua prestazione in presenza di trasferimento ad altra sede per motivi ambientali risultati insussistenti, il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore ex art.1460 c.c. è giustificato solo nel caso che lo stesso offra la sua prestazione almeno nella sede originaria ,mancando la quale, requisito indispensabile per la sussistenza della buona fede richiesta dal secondo comma del predetto articolo 1460 c.c., viene a configurarsi una assenza ingiustificata che costituisce giusta causa di licenziamento.
La fattispecie - La sig.ra G.S. ha agito avanti al Tribunale di Savona nei confronti della A.C.S. Onlus, di cui è stata dipendente dal 15/05/2015 al 15/08/2021, quando venne licenziata a seguito di un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata. A suo dire il suo datore aveva deciso di liberarsi di lei adottando una serie di provvedimenti a suo danno, di cui due procedimenti disciplinari nell' agosto 2020 conclusisi con due sanzioni di tipo conservativo, un trasferimento per incompatibilità ambientale disposto in data 1°settembre 2020 presso altra struttura distante 100 KM dalla sua residenza, ove il datore di lavoro sapeva che la stessa non avrebbe potuto andare perché aveva i genitori anziani e malati da accudire ed in tal modo precostituendosi la possibilità di licenziarla per assenza ingiustificata, come avvenne con provvedimento del 15/08/2021. I motivi della decisione - La Corte argomenta: "E' pacifico in causa che in data 1° settembre 2020 la sig.ra G. S. è stata colpita da un provvedimento di trasferimento dalla struttura di Varazze a quella di Castelnuovo Scrivia (con effetti a decorrere dal 07/09/2020) per "incompatibilità ambientale" in quanto ,a "detta dei colleghi, il suo comportamento aveva creato un clima all'interno della struttura teso e non sereno con gli operatori, nuocendo al buon funzionamento del servizio e costituendo causa di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva". Il provvedimento è stato impugnato dalla lavoratrice con lettera del 22.9.2020, in cui la stessa — sostenendone l'illegittimità, sia per l'infondatezza delle ragioni addotte; sia per la rilevante distanza dal precedente luogo di lavoro — ha invitato la Cooperativa a revocare il provvedimento e a consentirle di lavorare presso la Residenza Protetta di Varazze.Nel merito, afferma la Corte, deve ritenersi che il trasferimento sia illegittimo, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna incompatibilità ambientale imputabile alla responsabile tale da comportare una esigenza di allontanarla dal luogo di lavoro con grave sacrificio della stessa, stante la distanza di più di 100 Km rispetto alla sua residenza ove pacificamente vivevano i suoi genitori anziani e con patologie documentate.Ciò premesso, è pacifico in causa che dal 3 settembre 2020 sino al 28 giugno 2021 la sig.ra G.S. è stata assente giustificata per malattia, come da certificati medici agli atti .Alla data del 29 giugno 2021, terminata la malattia, la stessa non si è presentata al lavoro sia presso la sede a quo che presso la sede ad quem. In data 2 luglio 2021 la Cooperativa, perdurando l'assenza, ha contestato alla lavoratrice la sua assenza dal lavoro per oltre tre giorni, chiedendo alla stessa di fornire giustificazioni.La lavoratrice non si è difesa nel procedimento disciplinare rimanendo silente. In data 15 luglio 2020 la sig.ra G.S. è stata licenziata in tronco per assenza ingiustificata ex art. 41 lett. d) e c) del CCNL Coop sociali.Continua la Corte :la ricostruzione del primo giudice che ha ritenuto legittimo, ex art. 1460 c.c., il rifiuto della Sig.ra G.S. di ottemperare ad un provvedimento di trasferimento "costruito ad arte" per poterla licenziare in caso di mancata presentazione presso la nuova sede di lavoro, non pare corretta alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza sull' applicazione del principio "inadimplenti non est adimplendum" sancito dalla predetta norma, alla luce dei principi di correttezza e buona fede (comma 2°).E così spiega : infatti, pur in presenza di un trasferimento illegittimo come sopra accertato, occorre verificare la legittimità del comportamento inadempiente della lavoratrice procedendo "ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro stessa incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse" (Cass. n. 11430/2006; nello stesso senso, v. Cass. n. 8880/2000).Come correttamente rilevato dalla Cooperativa nel quinto motivo di appello, la Corte di Cassazione ha affermato che "In caso di trasferimento adottato in violazione dell'articolo 2103 del codice civile, l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'articolo 1460 del codice civile, comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede." (Cass. 11 maggio 2018, n. 11408, Cass. 4404/2022, Cass. n. 770/23). Con particolare riferimento al rapporto di lavoro e alla reazione del lavoratore ad un trasferimento illegittimo, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che "in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in presenza di trasferimento illegittimo del lavoratore da Pomezia a Milano, aveva ritenuto proporzionata la reazione del lavoratore medesimo che aveva messo a disposizione le sue energie lavorative presso la legittima sede di lavoro" (Cass. n. 29054/2017; in senso conforme, v. Cass. n. 3959/2016 che, in applicazione dello stesso principio di diritto, ha cassato la decisione di merito che aveva omesso di valutare il rifiuto del lavoratore di prestare servizio presso la sede ove lavorava da oltre cinque anni).In ogni caso dunque, per accertare la sussistenza della buona fede del lavoratore illegittimamente trasferito nel rifiutare la propria prestazione lavorativa, occorre una chiara ed inequivocabile reazione dello stesso, non solo nel rifiutare l'adempimento presso la nuova sede, ma anche nel manifestare la propria disponibilità ad adempiere la prestazione lavorativa presso la sede originaria. In tutte le fattispecie concrete esaminate nei precedenti sopra citati in cui la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il principio di cui all'art. 1460 c.c., il lavoratore aveva sempre messo a disposizione le proprie energie lavorative presentandosi al lavoro nel luogo da cui era stato illegittimamente trasferito.Nel caso in esame manca completamente una simile offerta, che costituisce un requisito indispensabile per la sussistenza della buona fede richiesta dal comma 2° dell'art. 1460 c.c..Si ribadisce al riguardo che la Sig.ra G.S., ricevuta la comunicazione del provvedimento di trasferimento del 1° settembre 2020, in data 3 settembre 2020 non si è più presentata al lavoro per malattia; successivamente, con lettera del 22 settembre 2020, ha impugnato il trasferimento chiedendo alla Cooperativa di essere ripristinata nelle mansioni presso la residenza di Varazze.Se tale lettera poteva ritenersi sufficiente quale offerta delle proprie energie lavorative nel momento in cui venne inviata, non potendo la lavoratrice presentarsi al lavoro a causa della sua malattia (protrattasi senza interruzione dal 3 settembre 2020 al 19 giugno 2021), pare evidente che non lo è più alla data del 20 giugno 2021, in cui – cessata la malattia - la stessa avrebbe dovuto riprendere il lavoro.L' assoluta inerzia della dipendente che, oltre non presentarsi (legittimamente) presso la sede di Castelnuovo Scrivia, non si è presentata neppure alla Residenza di Varazze senza alcuna giustificazione né ha comunicato le proprie intenzioni al proprio datore di lavoro, va interpretata come un disinteresse incompatibile con la buona fede richiesta dal comma 2 dell' art. 1460 c.c.; disinteresse che la sig.ra G.S. ha ulteriormente dimostrato durante il procedimento disciplinare avviato dalla Cooperativa per contestarle l' assenza ingiustificata, nel corso del quale la lavoratrice è rimasta nuovamente silente.A ciò va aggiunto che, secondo giurisprudenza di Cassazione costante, "il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo" (Cass. 16597/2018; v. anche Cass. 2988/2011).Nel caso in esame, il fatto oggettivo dell'assenza dal lavoro sussiste, non essendosi la lavoratrice presentata sia presso la sede a quo che presso la sede ad quem.La lavoratrice si è giustificata sostenendo l'illegittimità del trasferimento, ma tale motivazione rileva solo ai fini della mancata presentazione presso la sede di Castelnuovo Scrivia, mentre nessuna giustificazione è stata addotta dalla stessa, sia in sede di procedimento disciplinare che in sede giudiziale, per non essersi ripresentata, alla fine della malattia, presso la sede di Varazze.Vanno quindi accolti il terzo motivo ed il quinto motivo dell'appello principale, tra loro strettamente connessi, con conseguente rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento proposta dalla sig.ra G. S., che va condannata alla restituzione delle somme a tale titolo versate dalla Cooperativa in esecuzione della sentenza appellata.
MALATTIA PROFESSIONALE
Malattia professionale e accertamento del nesso di causalità
Malattia professionale - Carcinoma della laringe - Causa lavorativa
Al fine di ricostruire il nesso di causalità, il giudicante deve tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minor spessore sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, tenendo presente che neppure la modesta efficacia del fattore professionale è sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale che regola la materia.
La fattispecie - Con ricorso al Tribunale della Spezia A.B., premesso di aver lavorato dal 1975 al 1985 come addetto al carico e scarico merci del Porto mercantile presso la Compagnia dei lavoratori portuali di Carrara e di essere stato esposto all'inalazione di fibre di amianto, contenuto in sacchi di iuta che lo stesso ricorrente aveva movimentato (trasportandoli dalla stiva alla banchina e poi posizionandoli sui camion o sui carri ferroviari), ha chiesto il riconoscimento in suo favore della malattia professionale "tumore alla laringe da esposizione ad amianto", rigettata dall'I.N.A.I.L. per inidoneità ed insufficienza dell' esposizione ad amianto a cagionare la patologia denunciata.Il Tribunale ha accolto invece la domanda proposta e ha condannato l'INAIL a costituire a favore del ricorrente una rendita per esiti di intervento su carcinoma laringeo, rapportata al grado invalidante del 20%, oltre accessori e la refusione delle spese di lite a favore del!' assicurato.L'INAIL ha appellato la sentenza.La Corte di appello respinta la eccezione di inammissibilità e la eccezione di prescrizione avanzata dall'INAIL ha respinto l'appello anche nel merito con le seguenti argomentazioni. Sull'accertamento del nesso causale - E' pacifico in causa che il carcinoma alla laringe sia una patologia multifattoriale e - allo stato - non sia ancora inserita tra le c.d. malattie tabellate; le malattie correlate ad asbesto esplicitamente contemplate nella tabella vigente delle MP sono infatti esclusivamente le placche pleuriche (asbestosi), i mesoteliomi (pleurico, pericardico, peritoneale, vaginale e del testicolo) e il carcinoma polmonare (G.U. serie generale n. 169 del 21/07/2008). In quanto tale, non è quindi applicabile la c.d. presunzione legale di origine professionale.E' tuttavia altrettanto pacifico che tale patologia sia stata inserita dal D.M. 10.06.2014 nell' elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia da parte del medico che la riscontra, istituito ai sensi dell'art. 139 del medesimo D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e più specificamente nella lista l° (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) del gruppo 6° (tumori amianto correlati).Le due tabellazioni hanno finalità e rilevanza differenti.La prima, con finalità assicurative, è la Tabella delle Malattie Professionali (nell'Industria e, separatamente, nell'Agricoltura) di cui agli artt. 3 e 211 del D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico), che vengono periodicamente aggiornate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.L' ultimo aggiornamento è quello del 2008 nel quale non è ricompreso il carcinoma della laringe. L'Elenco delle malattie istituito ai sensi dell'art. 139 del medesimo D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni (tra cui l'art. 10, commi 1e 4, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), aggiornato dal D.M. 10 giugno 2014, è finalizzato a individuare le patologie che ogni medico deve denunciare qualora ne riconosca l'esistenza. Esso raggruppa le malattie in tre liste a seconda della maggior o minor probabilità della loro origine professionale. Inoltre l'art. 10, comma 4, del D.Lgs 38/2000 espressamente sancisce che":...Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico".E' vero dunque che l'Elenco di cui all'art. 139 TU non è la Tabella delle malattie professionali per le quali vige una presunzione che l'INAIL può superare solo dimostrando la presenza di cause extralavorative esclusive; ma ciò non significa che non abbia alcun valore probatorio, quanto meno per la sussistenza di un ruolo concausale delle lavorazioni svolte nella insorgenza della patologia multifattoriale non tabellata. Vanno quindi condivisi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione in merito al valore probatorio dell'elenco di cui sopra (Cass. 09/11/2021 n° 38862), secondo cui non può trascurarsi il dato scientifico rappresentato dalla correlazione di elevata probabilità evidenziata nell' Elenco di cui sopra.La particolare rilevanza attribuita dal primo giudice all' inserimento del tumore alla laringe nella lista l° del gruppo 6° dell' Elenco di cui sopra viene quindi condivisa dalla Corte, trattandosi di un importante strumento che l'INAIL deve utilizzare per aggiornare le Tabelle delle M.P.; aggiornamento che, in teoria, dovrebbe essere annuale, ma l' ultimo è quello risalente al 2008.Quest' ultima circostanza assume particolare rilevanza, in quanto pare evidente che la tabellazione delle malattie professionali amianto correlate non è stata aggiornata rispetto agli ultimi studi scientifici che hanno rivisitato i c.d. criteri di Helsinki nel 2014, inserendo anche il carcinoma alla laringe tra quelli che possono essere amianto correlati.Deve quindi ritenersi la sussistenza, quanto meno, di un preciso e rilevante indizio probatorio circa la natura professionale della patologia contratta da A.B., essendo incontestata una seppur moderata esposizione ad amianto subita dallo stesso nel periodo decennale (dal 1975 al 1985) in cui ha lavorato come portuale scaricatore della merce in arrivo presso il Porto di Marina di Carrara.Va al riguardo evidenziato che l'INAIL ha respinto in via amministrativa la domanda per inidoneità dell'esposizione ad amianto, in quanto — come accertato dai pareri CONTARP agli atti - nel porto di Carrara la movimentazione di MCA (materiali contenenti amianto) fu di scarsa entità, essendo prevalente il materiale lapideo.Si legge nella relazione INAIL : "Il Sig. A.B. si occupava delle operazioni di scarico dalle stive alle banchine e viceversa di materiali che transitavano dal Porto di Carrara. Tra i materiali era compreso l'amianto in arrivo destinato come materia prima alla ditta F. e i M.C.A. in partenza prodotti dallo stesso stabilimento. Il flusso di tali materiali ha interessato il porto fino al 1983 in maniera continuativa per poi decresce e cessare nel 1985. Prima del 1983 le quantità trasportate erano comunque di modesta entità a confronto con la totalità dei materiali movimentati nel porto.Dopo il 1985 il passaggio di amianto o di Materiali Contenenti Amianto dal Porto di Carrara è stato poco significativo e può aver determinato solo sporadiche esposizioni di bassa intensità.".Per questo motivo l'appellante ha criticato la CTU sia per contraddittorietà (avendo inizialmente esordito rilevando che non vi possa essere certezza della natura professionale in assenza di dati certi sulla quantità di fibre disperse nel luogo di lavoro), sia per aver paragonato la situazione ambientale a quella sussistente presso il Porto di Livorno.In sintesi, la tesi dell'Istituto Assicurativo è che, trattandosi di una malattia dose-dipendente, l'esposizione subita da A. B. non sarebbe stata idonea a cagionare il carcinoma della laringe.Tali rilievi, secondo la Corte, non paiono fondati.Anzitutto il CTU, secondo la Corte, ha correttamente precisato che, in assenza di dati certi sulla concentrazione di fibre di amianto aerodisperse in quegli anni presso il Porto di Marina di Carrara, non fosse possibile addivenire ad un giudizio di certezza in merito alla natura professionale della patologia in questione. E' tuttavia consolidato in campo medico-legale che la certezza non possa quasi mai essere raggiunta, per cui nella valutazione del nesso causale si deve applicare il principio del "più probabile che non", essendo sufficiente (e necessaria) la c.d. probabilità qualificata.A ciò va aggiunto che neppure è scientificamente provato che per la causazione del carcinoma alla laringe (che, come quello polmonare, viene considerato "dose-dipendente"), sia necessaria un'esposizione cumulativa pari o addirittura superiore a 25 fibre/ml/anni per ottenere il raddoppio dei rischio per gli esposti ad amianto di contrarre la malattia e quindi il raggiungimento della percentuale del 50% in più delle probabilità di ammalarsi rispetto alla popolazione non esposta ad amianto. Occorre infatti evidenziare che i criteri di Helsinki, anche nella loro versione più aggiornata del 2014, pur richiedendo un'esposizione cumulativa ad amianto almeno pari a 25 fibre/ml/¬anni per ottenere un incremento del raddoppio di rischio lavorativo, riconoscono che - in alcune situazioni - anche esposizioni inferiori sono state considerate come contribuenti materialmente alla causazione (pag. 10 Consensus Report 2014). In alternativa, quest'ultimo requisito - sempre secondo il predetto Consensus - può essere ritenuto soddisfatto qualora sia presente una storia occupazionale di almeno 1 anno dì esposizione elevata, oppure 5–10 anni di esposizione moderata, come accaduto nella fattispecie in esame.Non solo. Nel caso del Sig. A.B., come più volte sottolineato dallo stesso INAIL per attribuire rilievo esclusivo a cause extralavorative, ci si trova di fronte alla compresenza di due importanti fattori di rischio (entrambi astrattamente idonei da soli a cagionare un carcinoma polmonare) e che – se tra loro concomitanti – hanno addirittura un effetto sinergico esponenziale.Ed infatti, l' INAIL nelle proprie difese non considera il fatto, ormai accertato dai dati di letteratura che indagano sui rapporti tra asbesto e fumo di sigaretta nella causazione dei carcinomi, che l'effetto della loro concomitanza sia di tipo sinergico; se negli anni passati ha prevalso l'ipotesi che si tratti di una interazione di tipo moltiplicativo (Vainio H, Boffetta P. Mechanism of the combined effect of asbestos and smoking in the etiology of lung cancer. Scand. J Work Environ Health 1994; 20: 235-42 / Liddell FD The interaction of asbestos and smoking in Lung Cancer (Ann. Occup. Hyg. 2001; 45: 341 – 56), di recente è emerso che l'ipotesi moltiplicativa non sia sempre esaustiva e che il modello di interazione più soddisfacente non sia di né di tipo additivo né di tipo moltiplicativo bensì più che additivo ma sub – moltiplicativo (Gustavsson P., Nyberg F., Pershagen G., et al. Low dose exposure to asbestos and lung cancer; dose - response relations and interaction with smoking in a population – based case – referent study in Stockholm, Sweden. Am. J. Epidemiol 2002; 155: 1016 – 22).A fronte di questa importante interazione, non può certamente escludersi che l'esposizione ad amianto subita da A,B. nei decenni in cui ha lavorato come scaricatore di merci presso il Porto di Marina di Carrara abbia contribuito, come rilevante concausa, nella formazione del carcinoma laringeo diagnosticatogli nel 2007.E' pur vero che nel caso specifico il tabagismo sia stata presumibilmente la causa principale della malattia contratta dall' assicurato, alla luce degli studi richiamati da INAIL (metanalisi del 2016 di Zuo et. AI) che hanno quantificato un rischio relativo fra fumo di sigaretta e cancro della laringe di 5,04 negli studi di coorte e di 7.59 negli studi caso-controllo; rischio ben superiore a quello derivante da un'esposizione moderata all'amianto, posto che è incontestato che A.B. fu un forte fumatore per molti anni.Tuttavia, il nesso causale, anche in materia assicurativa (e non solo nell'ambito della responsabilità civile), è governato dal principio dell'equivalenza delle concause di cui agli artt. 40 e 41 c.p., nel senso che dev'essere riconosciuta l'efficienza causale ad ogni azione (od omissione) che abbia contribuito, anche in maniera secondaria e minimale, alla produzione dell'evento dannoso, dovendosi escludere – secondo giurisprudenza costante (Cass. 12 ottobre 1987, n.7551; Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021 e molte altre successive conformi) - l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa (appunto il tabagismo), che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni. Ed infatti, al fine di ricostruire il nesso di causa, il giudicante deve tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, tenendo presente che neppure la modesta efficacia del fattore professionale è sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale. Come si evince dai principi sull'accertamento del nesso causale elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, la causalità va valutata attraverso un complesso procedimento di indagine nel quale occorre tener conto di una serie di informazioni (lavorative, patologiche, familiari ed anche extralavorative) che consentano di ritenere soddisfatti il criterio topografico (natura della malattia e dati epidemiologici), cronologico (latenza, durata e intensità dell'esposizione all'agente patogeno, ecc.), di efficienza lesiva dell'agente patogeno. Nel caso in esame – ribadisce la Corte– l'esposizione ad amianto subita da A,B., seppur modesta e comportante un rischio relativo (RR) molto inferiore rispetto a quello del tabagismo, non può degradare ad una semplice evenienza irrilevante, proprio in considerazione dell'effetto sinergico derivante dalla compresenza di entrambi i fattori di rischio.Conclude infine la Corte che per tutti questi motivi l'appello va rigettato.
PENSIONE
Prestazioni assistenziali e ripetizione dell'indebito
Prestazioni assistenziali da parte INPS - Ripetizione di indebito - tutela dell'affidamento incolpevole
Nel caso di accertamento da parte dell'INPS dell'inesistenza dei requisiti sanitari della prestazione assistenziale, qualora l'Ente non abbia ottemperato agli adempimenti previsti dall'art.37, c. 8, L.488/1998, l'erogazione delle stesse non è in alcun modo addebitabile al dolo dell'assistito né è ravvisabile una violazione dei doveri di correttezza da parte dello stesso, non potendo estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno dell'erogazioni ricevute.
La fattispecieC.N., in qualità di amministratore di sostegno del figlio M.C. , ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale della Spezia esponendo che il figlio era titolare dal 2003 di pensione di inabilità civile ex L. 118/1971, comprensiva di maggiorazione sociale ex art. 38, 4° comma, L. 448/2001, oltre che di indennità di accompagnamento; che con visita di revisione del 29.3.2017 l'invalidità era stata ridotta all'80% a decorrere dal 22.11.2016, ma che, ciò nonostante, l'INPS aveva continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento e la maggiorazione sociale della pensione di inabilità civile, e soltanto il 9.2.2022 aveva chiesto la restituzione dell'indebito di curo 40.263,20; ha affermato l'illegittimità della pretesa dell'INPS ed ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'indebito. Le motivazioni del giudice di prime cure - Il giudice di primo grado ha osservato che " nel caso di specie il verbale sanitario non consentiva di comprendere in modo chiaro e inequivocabile la perdita del diritto, perché vi si legge soltanto: "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88). Percentuale: 80 %, Data decorrenza: 22/11/2016" e che "a fronte di un 'erogazione protrattasi per circa cinque anni dopo la visita, il fatto di aver chiesto l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, o di aver prestato saltuarie attività lavorative quali si evincono dal prodotto estratto conto previdenziale non si può ritenere sufficiente per far venir meno l'affidamento di C.N. nella legittima percezione delle provvidenze di cui si discute". La posizione dell'INPS - L'INPS appella richiamando il consolidato orientamento della S.C. secondo cui "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili ... deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare -- in mancanza di una norma che disponga in tal senso — il mancato rispetto, da parte dell 'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell 'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell 'affidamento dell'assistito nella definitività dell 'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. 34013/2019; nello stesso senso, Cass. 248/2023). Le decisioni della Corte - L'appello è infondato, dovendosi confermare l'orientamento già assunto in precedenza da questa Corte (v. App. Genova nn. 59 e 63/2021, quest'ultima richiamata nella sentenza appellata). In fatto, è pacifico che, a seguito dell'esito negativo della visita di revisione del 29.3.2017, l'INPS non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, co. 8, L. 448/1998 (immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e revoca, entro i 90 giorni successivi, delle provvidenze economiche), ma ha continuato ad erogare le prestazioni (maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento) per quasi 5 anni, fino al febbraio 2022.In tale quadro, l'erogazione delle prestazioni non è in alcun modo addebitabile al dolo dell'appellato e non è ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito: doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass. 4668/2021 e Cass. 10642/2019).La mancata adozione da parte dell'INPS dei provvedimenti di sospensione e revoca, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente al protrarsi ininterrotto per diversi anni delle erogazioni, integrano una condotta dell'Istituto idonea a ingenerare nell'appellato un affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate, suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali. I principi in materia - Nella sentenza n. 8/2023, infatti, la Corte Costituzionale — nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita — ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali, "la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Cass. 13223/2020)" per cui, in questi casi, l'affidamento "più che rilevare quale interesse protetto, si configura — unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell 'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate — quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)".In questo stesso ordine di idee, la S.C. ha altresì affermato che "in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c_ che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all 'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cass. 24180/2022). Applicazione dei principi al caso in oggetto - Nel caso oggetto del presente giudizio, non può certo ritenersi - afferma la Corte - che la mera comunicazione all'appellato (avvenuta con RAR dell'11 — 20.4.2017, v. docc. 1, 2 e 2bis INPS) del verbale di visita della Commissione Medica del 29.3.2017 — nel quale non si rinvengono affermazioni espresse circa il venire meno del requisito sanitario delle prestazioni, ma solo l'indicazione della condizione di "INVALIDO con riduzione permanente inabilità lavorativa dal 74 al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88" — fosse da sola sufficiente a porre implicitamente l'assistito in condizioni di conoscere, necessariamente in via deduttiva, l'esito negativo della visita e le relative conseguenze sul piano amministrativo, tenuto altresì conto del fatto che nella comunicazione era chiaramente indicato che "solo al termine delle operazioni di accertamento le verrà inviato il provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento o il provvedimento di rigetto amministrativo".Quest'ultima locuzione, in particolare, giustifica l'attesa di una successiva determinazione amministrativa, quale quella prescritta dall'art. 37, c. 8, L. 448/1998, e corrobora ulteriormente lo stato di incolpevole affidamento sulla debenza del beneficio, fondato sul protrarsi ultrannuale dei pagamenti ben oltre il termine entro il quale era lecito attendersi il provvedimento di revoca del beneficio, in forza dell'interpretazione giurisprudenziale della disciplina della ripetizione dell'indebito assistenziale conforme alla tutela, ai sensi dell'art. 38 Cost., delle esigenze essenziali alle quali sono destinate le somme erogate.
PROCESSO DEL LAVORO
Processo del lavoro e motivi di revocazione
Prestazioni previdenziali - Azione revocatoria- Errore di fatto
Nel caso in cui la parte adduca che la Corte abbia affermato erroneamente la sussistenza nella sentenza di primo grado dell'affermazione del diritto alla rivalutazione - in una pratica pensionistica - di contributi Inarcassa con l'incremento spettante per le lavorazioni connesse all'amianto, così come l'avere erroneamente ritenuto la sussistenza della mancata ricongiunzione dei contributi Inarcassa coi contributi AGO contrariamente alle risultanze processuali, tali errori non rappresentano motivi di revocazione ex art. 395 cpc bensì errori di valutazione e interpretazione dei fatti e delle risultanze di causa da parte del giudice.
La fattispecie - DPE ha agito nei confronti di Inps per il riconoscimento rispettivamente del diritto alla rivalutazione contributiva prevista per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario dall'art. 1, comma 277, 1. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 246, 1. 205/2017, e del diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1.12.2021. A sostegno delle domande ha dedotto di essere stato presente nel sito produttivo della datrice di lavoro B.T.I. s.p.a. durante le operazioni di bonifica dell'amianto, certificate da Inali per il periodo dal 3.7.2000 al 28.10.2015, e di avere raggiunto il requisito di anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi) in virtù della maggiorazione di 1,5 di detto periodo nella Gestione AGO dell'Inps, unitamente ai contributi da riscatto degli anni di laurea e della contribuzione versata quale libero professionista a INARCASSA a partire dal maggio 2016, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.Il Tribunale ha accolto le domande, accertando il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione anticipata mediante computo della rivalutazione dei contributi Inps riconosciuta per il periodo dal 3.7.2000 al 28.10.2015 nonché di tutti i contributi versati e oggetto di ricongiunzione.La Corte di Appello ha riformato la decisione del Tribunale, ritenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente riconosciuto il diritto alla rivalutazione del periodo successivo di contribuzione INARCASSA, necessaria al raggiungimento del requisito contributivo per l'anticipazione della pensione, sull'erroneo presupposto di un pacifico ricongiungimento alla gestione INPS, mai avvenuto né mai domandato da DPE. Presunto errore di fatto della Corte nel riconoscimento da parte del Tribunale della rivalutazione dei periodi di contribuzione INARCASSA - Il primo errore di cui si lamenta il ricorrente è costituito dall'affermazione della Corte di Appello secondo cui il giudice di primo grado aveva indebitamente riconosciuto il diritto del lavoratore alla rivalutazione contributiva, prevista per il periodo di lavoro dipendente in correlazione con le operazioni di bonifica amianto nel sito aziendale, anche in relazione al successivo periodo di contribuzione INARCASSA, cui DPE si era iscritto nel maggio 2016 dopo la cessazione del rapporto di lavoro .Ad avviso del ricorrente, tale affermazione non si rinveniva affatto nella sentenza di primo grado, dove il giudice aveva invece correttamente rivalutato con il coefficiente 1,5 solo i contributi maturati nella gestione AGO tra il 3.7.2000 ed il 2810.2015, quando DPE aveva lavorato presso la predetta società, non essendo invero mai contestato che la domanda di rivalutazione riguardasse esclusivamente la contribuzione INPS e non anche la successiva contribuzione INARCASSA, che era certamente imprescindibile per raggiungere la contribuzione necessaria all'accesso alla pensione anticipata ma senza alcuna rivalutazione.Secondo la Corte il motivo non può essere accolto. L'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel ritenere che il Tribunale abbia applicato la rivalutazione alla contribuzione INARCASSA non ha carattere revocatorio. Si tratta infatti non della supposizione di un fatto inesistente per mera svista materiale, bensì di un'errata interpretazione del contenuto della sentenza appellata, come reso evidente anche dal fatto che l'affermazione non è isolata bensì accompagnata da diversi riferimenti alle rispettive difese delle parti in merito alla questione della valorizzazione della contribuzione INARCASSA ai fini dell'accesso alla pensione.Secondo la giurisprudenza, l'errore del giudice nella individuazione delle questioni controverse in relazione agli atti di parte e del significato della sentenza non ha carattere percettivo e rientra nell'attività valutativa (cfr. Cass_ 10184/2018), come tale sottratto all'ambito dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. In ogni caso, lo stesso ricorrente ha riconosciuto che la questione dell'applicabilità della rivalutazione alla contribuzione INARCASSA, oggetto dell'errore, non ha rilievo essenziale ai fini della decisione, essendo pacifico e incontestato che per l'accesso alla pensione anticipata è necessario il conteggio dei contributi INARCASSA a prescindere dalla maggiorazione degli stessi secondo il coefficiente di 1,5. Pertanto, anche sotto tale profilo difettano i presupposti per la revocazione, in quanto la rimozione dell'errore non sarebbe sufficiente a determinare la modifica della decisione (cfr. Cass. 16439/2021). Presunto errore di fatto della Corte circa la mancata ricongiunzione dei contributi versati nelle due gestioni - Il secondo errore denunciato dal ricorrente riguarda la statuizione con cui il giudice di appello ha negato il diritto alla pensione anticipata sul presupposto della mancata ricongiunzione dei contributi versati nelle due gestioni, nonostante che dai documenti di causa risultasse pacifico che egli aveva richiesto il cumulo dei contributi INARCASSA con i contributi INPS e che l'Istituto non avesse mai contestato l'avvenuta ricongiunzione.Anche in questo caso l'errore, lungi da concretare un difetto di percezione, attiene alla interpretazione delle difese e delle risultanze di causa.La Corte di Appello ha attribuito rilievo decisivo alla mancata attivazione della ricongiunzione dopo avere testualmente riportato le indicazioni presenti a pag. 5 dell'estratto contributivo prodotto da DPE circa l'esistenza di due diverse modalità alternative per il conseguimento di un'unica pensione - a) cumulo o totalizzazione a titolo gratuito, b) ricongiunzione a titolo oneroso - per poi affermare : "Posto che nella fattispecie in esame si tratta di periodi non coincidenti, l' Ing. DPE avrebbe dovuto avviare la pratica di ricongiungimento dei contributi versati dal maggio 2016 ad INARCASSA presso l' INPS; pratica che non risulta essere stata effettuata. Tra i documenti prodotti dall' appellato in primo grado infatti non c'è traccia alcuna di una domanda di ricongiungimento della contribuzione versata presso le due gestioni che – come correttamente rilevato da Inps – avrebbe dovuto coinvolgere anche Inarcassa ". Al di là dell'erroneità in diritto della conclusione circa la necessità, per l'accesso alla pensione anticipata, di procedere alla ricongiunzione dei periodi non coincidenti - eventualmente deducibile con il ricorso per cassazione - la statuizione è il risultato di un'attività valutativa di selezione delle risultanze di causa e non di mera percezione, come sarebbe stato se la Corte di Appello avesse affermato l'inesistenza in atti della domanda di cumulo (ritualmente prodotta dal ricorrente) anziché di quella di ricongiunzione, effettivamente inesistente.


