Rateazione debiti da notificare tramite Pec o raccomandata
Inps ha fornito indicazioni in merito ai provvedimenti di accoglimento o reiezione
Il provvedimento di accoglimento/reiezione della domanda di rateazione dei debiti contributivi Inps in fase amministrativa deve essere notificato al contribuente tramite Pec o raccomandata a/r; questa, una delle precisazioni fornite dall'istituto di previdenza con messaggio 4627/2022, in merito alle dilazioni amministrative.
Le istruzioni su questa materia sono state emanate con circolare 108/2013 e con messaggio 2312/2016, dove è stato illustrato e affermato il principio di unicità della rateazione in capo allo stesso contribuente, identificato con il codice fiscale: se intende regolarizzare la posizione debitoria in forma rateale, è tenuto a presentare una domanda di rateazione unica comprensiva di tutti i debiti per contributi e sanzioni in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le gestioni amministrate dall'Inps, che risultano denunciati dal contribuente stesso e accertati alla data di presentazione della richiesta. Ad esempio, se un'azienda presenta una dilazione di versamenti non effettuati per i dipendenti e ha debiti anche come committente per la gestione separata, la dilazione deve comprendere entrambe le situazioni, altrimenti la domanda di rateazione sarà respinta.
Infatti, come specificato nella circolare 108/2023, in ragione del principio di unicità, se la regolarizzazione non interessa tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, la sede territoriale Inps procederà alla sua reiezione.Viene fatto presente che, a seguito di un provvedimento di reiezione adottato in fase iniziale, è ammesso che il contribuente proponga una nuova istanza di rateazione, comprensiva dell'intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della stessa con lo scopo di consentire, attraverso una nuova domanda, l'integrazione della precedente istanza respinta per incompletezza della regolarizzazione.
Altra importante precisazione concerne la notifica del provvedimento conseguente alla richiesta di dilazione: sia che riguardi un accoglimento o una reiezione, deve essere notificato al contribuente tramite Pec o raccomandata a/r, dato che è il destinatario degli effetti del provvedimento.Infatti, al provvedimento di accoglimento della dilazione deve seguire il pagamento dell'importo indicato come prima rata del piano di ammortamento quale comportamento concludente che equivale alla sottoscrizione del piano stesso.Il provvedimento può essere inviato anche all'intermediario, ma ciò non vale a sostituire la notifica al contribuente perché l'intermediario, in quanto delegato agli adempimenti verso l'istituto per conto del delegante, non ha la legittimazione a sostituirsi al soggetto destinatario del provvedimento stesso.
In merito alla revoca della dilazione, conseguente alla mancata regolarizzazione, si avrà la contestuale trasmissione all'agente della riscossione, sia della residua parte dei crediti oggetto della rateazione revocata, sia dell'eventuale contribuzione corrente per la quale risulti l'inadempimento dell'obbligo del versamento in costanza della rateazione stessa. Se nel corso della rateazione principale viene accordata una rateazione breve, il venir meno della condizione della regolarità delle rate, anche di una sola di esse, ovvero dei versamenti correnti dovuti per ciascuna gestione riconducibile al codice fiscale del contribuente, comporterà la revoca sia della rateazione principale che di quella breve.
Viene fatto presente, però, che, nel caso in cui venga accertato che sia stato erroneamente adottato un provvedimento di revoca per irregolarità nel versamento delle rate accordate ovvero della contribuzione corrente, la sede Inps, nell'esercizio del potere di autotutela, dovrà ripristinare la precedente rateazione in corso (e l'eventuale rateazione breve accordata), in modo da permettere al contribuente di completare il pagamento del debito richiesto in rateazione per il numero di rate non ancora scadute al momento dell'adozione del provvedimento stesso.
Infine, viene ricordato che è possibile usufruire della rateazione breve, in un massimo di sei rate mensili, per mantenere la condizione di regolarità nel versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente a partire dalla data di accoglimento della rateazione principale; la rateazione breve, preordinata esclusivamente al mantenimento della condizione di regolarità nel versamento della contribuzione corrente nel corso della rateazione principale, ne segue le sorti e, pertanto, analogamente all'ipotesi della revoca, in caso di estinzione anticipata della rateazione principale, dovrà essere parimenti oggetto di estinzione anticipata.