La domanda
Un lavoratore dipendente all’estero dal 1° giugno 2022 al 31 luglio 2023, rientrato in Italia il 1° agosto 2023, chiede l’applicazione (dal 2024) del regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, ritenendo che il “trasferimento” sia il momento in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia, cioè quando soddisfa uno dei criteri dell’art. 2 TUIR per la maggior parte del periodo d’imposta. Se il contribuente rientra in Italia dopo il 183° giorno non diventa fiscalmente residente in quell’anno, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo, risultando in questo caso non residente nei periodi d’imposta 2022-23. L’Agenzia rigetta questa lettura e prende in considerazione gli anni 2021-22: quale è la corretta interpretazione?
Un lavoratore rientrato in Italia il 1° agosto 2023, chiede l’applicazione dal 2024 del regime impatriati ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, sostenendo di non essere fiscalmente residente nel 2023 perché rientrato dopo il 183° giorno. L’Agenzia considera invece rilevanti i periodi 2021-2022. Si chiede qual è la corretta individuazione dei periodi d’imposta di non residenza ai fini dell’agevolazione.
Premessa
Il quesito in disamina, attiene alla corretta individuazione dei periodi d’imposta di non residenza richiesti...



