Agevolazioni

Regolarità contributiva verificata da novembre per chi chiede l’esonero

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di Matteo Prioschi

Posticipata la verifica della regolarità contributiva per i lavoratori autonomi e i professionisti che richiederanno l’esonero contributivo parziale introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 20-22 bis).

L’articolo 47-bis introdotto del decreto Sostegni-bis, introdotto in fase di conversione dalla Camera, stabilisce che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dei beneficiari verrà effettuata dal prossimo 1° novembre e che, ai fini della regolarità, saranno utili i versamenti effettuati entro il 31 ottobre.

L’articolo 47-bis è stato oggetto di bocciatura da parte della Ragioneria generale dello Stato nella prima versione, già approvata dalla commissione Bilancio della Camera, in cui si prevedeva che la verifica contributiva sarebbe stata effettuata dal 1° marzo 2022.

Lo stop è arrivato perché la bozza del decreto attuativo dell’esonero contributivo (non ancora operativo perché il Dm non è stato pubblicato) prevede, tra i requisiti di accesso, la regolarità contributiva dei richiedenti. Posticipare la verifica di tale condizione, secondo la Ragioneria, avrebbe modificato le regole contenute nel Dm e avrebbe potuto determinare maggiori oneri e minori entrate contributive.

Da qui la riformulazione con la data della verifica non più prevista al momento della domanda, come deducibile dal Dm, ma al 1° novembre. Quindi un lavoratore autonomo iscritto all’Inps, o un professionista iscritto alla relativa Cassa di previdenza, potrebbero richiedere l’esonero (entro il 31 luglio sempre secondo la bozza del Dm) in condizione di irregolarità e poi mettersi in pari entro ottobre. Se la verifica darà esito negativo, l’agevolazione sarà annullata.

Con l’articolo 48-bis del Sostegni-bis ,invece viene introdotto un credito di imposta fino a 30mila euro di per le attività di formazione di alto livello, svolte dai dipendenti, sui temi di Industria 4.0.

L’agevolazione è rivolta «a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore in cui operano». Tuttavia le modalità operative di questo credito dovranno essere definite da un decreto dei ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia, che dovrà essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-bis, quindi prima della fine di ottobre.

Il credito è pari al 25% delle spese sostenute dalle aziende, nel periodo di imposta successivo a quello in corso dal 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 30mila euro per impresa, ed entro il budget complessivo disponibili pari a 5 milioni di euro. È agevolabile l’importo relativo al costo aziendale del dipendente durante la partecipazione a corsi di specializzazione e di perfezionamento, della durata di almeno sei mesi, svolti in Italia o all’estero. Il credito di imposta, utilizzabile solo in compensazione, non incide sul reddito, sulla base imponibile dell’Irap e nel rapporto tra ricavi e altri proventi che determinano il reddito di impresa.

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