La Cassazione affronta gli effetti del licenziamento nullo sulla Naspi in caso di reintegra o di scelta dell'indennità sostitutiva di 15 mensilità. Il principio affermato è che l'indennità di disoccupazione percepita nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione non deve essere restituita all'Inps. Diversa la situazione successiva alla sentenza, quando la prestazione non è più dovuta. L'articolo esamina anche i riflessi contributivi e previdenziali.

La legge in caso di licenziamento illegittimo per nullità dello stesso e cioè l'articolo 18 della legge 300 del 1970 e l'articolo due nel decreto legislativo 23 del 2015 prevedono un'alternativa alla reintegra del lavoratore.

L'alternativa consiste nel richiedere entro 30 giorni dalla pronuncia del giudice che ha disposto la reintegra, anziché il ripristino del rapporto di lavoro, il pagamento di un'indennità sostitutiva risarcitoria pari a 15 mensilità, cosa che permette di risolvere il rapporto ...

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