Requisiti per lo sgravio ex l. 205/2017
L'esonero indicato dal gentile lettore (legge 205/2017) spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (o trentacinque anni per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il co. 101 dell’unico articolo della legge dispone tuttavia che non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in un normale rapporto a tempo indeterminato. Nel quesito si fa riferimento ad un contratto di apprendistato cessato anticipatamente e, pertanto, non trasformato in contratto a tempo indeterminato. Pertanto l’esonero, nel rispetto delle altri condizioni richieste dalla norma, spetta.
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