Richiesta acconto TFR in costanza di pignoramento
Il lavoratore che ha subito il pignoramento dello stipendio può ottenere l'anticipazione del TFR sempreché questo non impedisca al creditore di vedersi soddisfatto il suo credito. In sostanza l'anticipo non può influire negativamente sulla soddisfazione del credito che forma oggetto di pignoramento. Ciò è dovuto al fatto che se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro, il creditore può comunque rivalersi sul trattamento di fine rapporto. Ne consegue che, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2120 c.c., il lavoratore nei cui confronti è stato attivato il pignoramento dello stipendio, può chiedere una quota percentuale di anticipazione del TFR, nel rispetto della disposizione di legge, da determinarsi sull'importo dell'intero TFR, decurtata della parte vincolata a favore del creditore (pari a 1/5 ossia il 20%).