Contenzioso

Ricongiunzione con la gestione separata: vantaggi per i giovani professionisti

di Antonello Orlando e Matteo Prioschi

Le possibili conseguenze della sentenza 26039/2019 della Corte di cassazione, secondo cui la ricongiunzione dei contributi per i liberi professionisti ora riguarda anche la gestione separata Inps, variano nelle varie Casse di previdenza. Entrano in gioco, infatti, le regole specifiche di ognuna relative ai requisiti di pensionamento, nonché le carriere lavorative e contributive sviluppate dai singoli professionisti.

Secondo l’orientamento consolidato di Inps e degli altri enti di previdenza, la ricongiunzione (disciplinata dalla legge 29/1979 tra le gestioni Inps e dalla legge 45/1990 per i rapporti fra Casse e Inps) consente di traslare tutti i contributi accantonati in più gestioni verso un’unica forma di previdenza, che considera i contributi accolti come se fossero “nativi” sia ai fini del diritto, sia della misura. Gli effetti della sentenza (si veda il Sole 24 Ore del 22 ottobre), se confermata in futuro e recepita dall’Inps, potranno farsi sentire in particolare sui professionisti più giovani, che magari hanno versato alcuni anni di contributi alla gestione separata Inps a inizio carriera, prima dell’abilitazione professionale.

Una prospettiva confermata da Walter Anedda, presidente della Cassa di previdenza dei commercialisti, a cui risulta iscritto il professionista su cui si è pronunciata la Suprema corte. «La sentenza apre nuove opportunità per i colleghi che intendono ricongiungere anni di contributi versati alla gestione separata. Considerato che si tratta di un processo che coinvolge entrambi gli enti, da parte nostra risulta fondamentale capire come l’Inps sceglierà di comportarsi nel prossimo futuro, in funzione di questa sentenza che comunque si richiama a un pronunciamento della Corte costituzionale. Se infatti l’Inps, nell’accogliere il nuovo indirizzo, decidesse di accettare le domande di ricongiunzione relative anche alla gestione separata, questo favorirebbe in modo particolare i colleghi più giovani che spesso nei periodi di tirocinio si trovano obbligati, quando aprono una partita Iva, a iscriversi alla gestione separata e a versarvi i propri contributi».

Il professionista arrivato fino Cassazione, contando su alcuni anni in gestione separata, ha preferito ricorrere alla ricongiunzione, pur se teoricamente preclusa dalla prassi vigente, molto probabilmente per un motivo ben preciso. Solo la ricongiunzione gli avrebbe consentito di utilizzare gli anni accantonati presso la gestione separata Inps per accedere anche in forza di tali contributi agli ingressi a pensione per anzianità contributiva tipici della Cassa. La Cassa dei dottori commercialisti prevede, per chi ha un’anzianità contributiva pregressa al 2004, un ingresso con 38 anni di contributi (con almeno 61 anni di età) o con 40 anni di contributi senza alcun requisito anagrafico; tale pensione sarà calcolata con metodo retributivo fino al 2003 e dal 2004 con metodo contributivo. In questo scenario va specificato che, se gli anni in gestione separata - ricongiunti grazie alla sentenza - si collocassero prima del 2004, questi entreranno a pieno titolo anche nel calcolo retributivo della quota reddituale della pensione. Se il professionista, invece, non avesse avuto contributi né nella Cassa, né in gestione Separata ante 2004, potrà ricorrere alla pensione unica contributiva che decorre con soli 62 anni di età e 5 di contributi e sarà invece interamente liquidata con il metodo contributivo secondo le regole previste dall’articolo 26 del regolamento della Cassa. La nuova ricongiunzione che coinvolge la gestione separata consentirà dunque non solo di incrementare un’unica pensione finale, ma di accedere anche prima ad essa secondo le peculiarità della Cassa accentrante.

La sentenza n. 26039/19 della Corte di cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©