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Ricorso CIGO nei 30 giorni precedenti la CIGS

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di Marrucci Mauro

La domanda

Azienda industria tessile di 40 dipendenti, con CIGO (ordinaria) in corso fino al 4/6/2016. In data 1/6/2016 abbiamo avviato nuova procedura sindacale per richiesta nuova CIGO per 6 settimane dal 13/6/16 al 23/07/2016, e abbiamo quasi terminato le 52 settimane disponibili. Dal 1/8/2016 vogliamo iniziare le sospensioni per CIGS (straordinaria) per crisi aziendale per 12 mesi, avviando la procedura sindacale entro il 20/6/2016, e quindi in corso di CIGO, con la finalità di sottoscrivere accordo ed inviare contestuale domanda al Ministero entro il 30/06/2016, per utilizzare la CIGO a luglio, e quindi nei 30 giorni preventivi previsti per iniziare le sospensioni CIGS. Chiedo conferma che le due procedure siano per tali periodi sovrapponibili.

La questione sollevata dal quesito non trova, al momento, formale risposta nella normativa vigente né nella prassi che ne è conseguita. La risposta è quindi fornita secondo il seguente ragionamento logico-giuridico. In ragione di quanto previsto dall’abrogato art. 1, comma 11, legge n. 223/1991, come a suo tempo ripreso dall’INPS con la circolare n. 204/1991, punto 3.5, rubricato “Incompatibilità”, “l’impresa non può richiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l’intervento ordinario”. Secondo tale opzione normativa, in relazione al regime previgente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, non era quindi possibile la sovrapposizione di periodi d’integrazione salariale riferiti sia alla cassa ordinaria che a quella straordinaria. Era tuttavia ammesso, in ragione dell’aggravarsi della situazione aziendale, richiedere alla fine di un periodo di CIGO un ulteriore periodo di CIGS anche senza soluzione di continuità essendo venute meno le caratteristiche della transitorietà e della temporaneità della crisi. Come noto, infatti, per la concessione di un periodo di CIGO, gli eventi che inducono il soggetto datoriale a ricorrere all’istituto devono rispondere alle caratteristiche della “transitorietà”, della “temporaneità” e della “non imputabilità” all’imprenditore medesimo. Tali requisiti sono stati ripresi dal Decreto Interministeriale 15 aprile 2016, n. 95442 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria sul presupposto dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). L’art. 1, comma 2, della fonte secondaria richiamata precisa che “la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando sia prevedibile, al momento della presentazione della domanda, la ripresa della normale attività lavorativa per il soggetto datoriale”. Occorre quindi che l’indagine sulla sussistenza dei requisiti che consentono la concessione della CIGO sia effettuata, ex ante, al momento della presentazione dell’istanza di concessione. Dalla lettura del testo normativo sembra confermata la previgente opzione interpretativa dell’INPS a mente della quale la ripresa dell’attività deve essere valutata in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto (si vedano anche il msg. n. 6990/2009 e il msg. n. 7526/2009 con riferimento al settore edile, emanati dall’INPS). Secondo le precisazioni già a suo tempo rese dall’Istituto assicuratore con la circolare n. 130/2003, infatti, il giudizio espresso ai fini della concessione dell’ammortizzatore “è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale”. A conferma di questa tesi interviene anche l’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 95442/2016 il quale prevede che nell’esame delle domande dell’intervento ordinario l’Istituto è tenuto a valutare la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico­produttivo in cui essa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO. In ragione di quanto espresso si dovrebbe quindi ritenere riscontrabile la possibilità del susseguirsi dei periodi di CIGO e di CIGS come indicati nel quesito con la raccomandazione che la domanda della CIGO avvenga quanto prima e, in ogni caso, entro il 19 giugno 2016.

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