Nuove causali per i contratti a termine nel rinnovato Ccnl del settore elettrico
Il 18 luglio tra le aziende del settore elettrico, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico che decorrerà dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
Di seguito riportiamo le principali novità.
Apprendistato
Il trattamento retributivo per l'apprendistato professionalizzante viene rivisto a partire da gennaio 2023 secondo la seguente tabella:
Inquadramento finale
-1° anno livelli 3, 4, 5: 86%
-2° anno livelli 3, 4, 5: 90%
-3° anno livelli 3, 4, 5: 96%
-1° anno livelli 1, 2, 6: 86%
-2° anno livelli 1, 2, 6: 96%
Il periodo di comporto, nei casi di malattia grave, viene equiparato a quello dei lavoratori qualificati.
Viene inoltre introdotta una disciplina specifica per l' apprendistato di alta formazione e ricerca che nel precedente Ccnl era demandato alla contrattazione aziendale nel rispetto delle norme di legge e degli accordi interconfederali.
Tempo determinato
Al fine di aggiornare la normativa vigente e poter utilizzare il contratto a tempo determinato in relazione alle opportunità di ripresa offerte dal programma Pnrr, vengono introdotte delle ulteriori causali, rispetto a quelle previste dal Dlgs 81/2015, che possono essere utilizzate nei contratti di durata superiore ai 12 mesi e sino a 24 mesi:
- incrementi significativi/esigente oggettive delle attività ordinarie aventi carattere di temporaneità;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
- interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;
Viene infine previsto che il periodo di prova non possa mai essere superiore alla metà della durata prevista dal contratto a tempo determinato.
Lavoro agile
Le parti firmatarie riconosco l'importanza del ruolo assunto da tale modalità di lavoro e, richiamandosi ai protocolli sottoscritti tra Governo e parti sociali in materia di prevenzione di Covid-19 e lavoro agile, hanno stilato i principi di riferimento a cui le aziende si dovranno attenere nel regolamentare tale modalità di lavoro in sede aziendale.
Preavviso
A decorrere da gennaio 2023 il preavviso nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia è pari a 8 giorni di calendario.
Viene inoltre esplicitato che, in caso di dimissioni, la decorrenza del preavviso non viene interrotta dall'intervenuta malattia del lavoratore.
Reperibilità
Vengono aggiornati i valori del compenso per reperibilità a partire da ottobre 2022, così come di seguito esplicitati:
- giornaliero: 15,26 euro;
- sesto giorno: 32,99 euro;
- festivo: 53,15 euro.
Ferie
La maturazione aggiuntiva pari a un giorno lavorativo per ogni anno di anzianità fino a un massimo di 24 giorni lavorativi scatta a partire da 6 anni di anzianità compiuti, rispetto agli 8 previsti in precedenza.
Classificazione del personale
A partire da ottobre 2022 viene eliminata la categoria C2
Formazione
Il diritto alla formazione continua individuale viene rafforzato, prevedendo che le ore di fomazione pro-capite nel triennio 2022-2024 siano aumentate a 32 a partire dall'anno 2023 e a 40 ore a partire dal 2024.
Vittime di violenza di genere
Per le donne o gli uomini vittime di violenza di genere vengono previsti fino a 6 mesi di permesso retribuito per motivi connessi al percorso di protezione e ulteriori periodi di aspettativa non retribuita fino a 24 mesi, possibilità di richiedere il trasferimento ad altra sede lavorativa, accesso al part-time con diritto al ripristino del tempo pieno.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2022 verrà corrisposto un importo a titolo di una tantum sulla base della tabella allegata all'ipotesi di accordo. L'una tantum è riferibile al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2022 ed è esclusa dalla base di computo del Tfr ed è stata quantificata considerando anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, pertanto è comprensivo degli stessi.
Aumenti retributivi
L' ipotesi di rinnovo prevede un aumento complessivo pari a 225 euro del trattamento economico minimo (Tem) con le seguenti decorrenze:
- 60 euro dal 1° ottobre 2022;
- 65 euro dal 1° luglio 2023;
- 65 euro dal 1° luglio 2024;
- 35 euro dal 1° ottobre 2024;
Premio di produttività
Per gli anni 2023 e 2024, l'importo minimo del premio di produttività, sarà di 210 euro, che dovrà essere regolato in sede di contrattazione aziendale. L'importo del premio previsto andrà a incrementare il valore previsto in sede di contrattazione aziendale.
Welfare
A decorrere da gennaio 2023 le aziende verseranno ai fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, a incremento della contribuzione a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3 euro per ogni mensilità.