Contrattazione

Rinnovato il contratto collettivo nazionale per i giornalisti dell’emittenza locale

Il nuovo ccnl ha validità triennale con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadenza il 31 dicembre 2026.

di Luca Vichi

Lo scorso 19 novembre Aeranti-Corallo e Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) hanno stipulato il nuovo ccnl che disciplina il lavoro giornalistico
­nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale,
­nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, ­nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (sindycations) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva, ­nelle agenzie di informazione radiofonica e televisiva, ­dei teleradiogiornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana.

Decorrenza e durata

Il ccnl in commento ha validità triennale con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadenza il 31 dicembre 2026.

Orario di lavoro

Le Parti stabiliscono un orario di 36 ore settimanali, ripartite secondo le esigenze aziendali. Le ore di lavoro che eccedono le 36 ore di lavoro ordinario fino alla quarantesima sono considerate ore di lavoro straordinario e non possono superare le 22 ore mensili.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Di seguito le maggiorazioni previste all'articolo 12 del ccnl in commento:

- Lavoro straordinario 20%

- Lavoro notturno 18%

- Lavoro festivo 30%

- Lavoro festivo notturno 35%

- Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%

- Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo 30%

- Lavoro straordinario festivo 40%

- Lavoro straordinario notturno festivo 50%

- Lavoro straordinario notturno 30%

Contratto a tempo parziale

Le ore di lavoro supplementare vengono retribuite con la maggiorazione del 19% della retribuzione oraria del giornalista.

Trasferimento

Il tele-radiogiornalista non può essere trasferito in una sede che disti più di 60 chilometri dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa prevista all'assunzione.

Pensione complementare

I giornalisti possono aderire al Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani, notificando l'iscrizione all'azienda.

Assistenza sanitaria integrativa

L'azienda è obbligata a trattenere sulla retribuzione lorda di ogni dipendente un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato alla Fnsi per l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio sanitario integrativo. Tale importo deve essere versato alla Casagit (Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani).

Trattamento economico

Il rinnovo in commento prevede l'attribuzione dei nuovi minimi retributivi nei seguenti periodi:

-marzo 2023;

-marzo 2024.

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