Contenzioso

Sicurezza sul lavoro, funzione datoriale non trasferibile con la delega dall’articolo 16 del Testo unico

Delega di funzioni e delega gestoria sotto la lente della Cassazione

di Mario Gallo

La delega di funzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (articoli 16 e 17 del Dlgs 81/2008) rappresenta un tema particolarmente delicato e complesso, e non sempre sono chiare le differenze con la cosiddetta "delega gestoria".

In merito va rilevato che recentemente la Cassazione, sezione IV penale, con la recentissima sentenza 27 febbraio 2023, n. 8476, non solo ha operato un'articolata ricostruzione della disciplina dei due istituti ma, al tempo stesso, ha anche offerto un quadro particolarmente ricco sugli orientamenti giurisprudenziali in materia e alcuni importanti chiarimenti anche sul trasferimento della funzione datoriale.

Il caso affrontato riguarda un grave infortunio sul lavoro, occorso da un lavoratore investito da un carrello elevatore; la Corte d’appello di Firenze nel 2021 aveva confermato la sentenza del Tribunale di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione nei confronti dell'amministratore delegato di una Srl in ordine al delitto di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 590 del Codice penale).

In particolare, l'addebito di colpa mosso nei confronti dell'imputato è stata la violazione dell'articolo 64 del Dlgs 81/2008, per non avere egli provveduto a tracciare, nell'area di stoccaggio temporaneo dei bancali di prodotti imbottigliati, le vie di circolazione. L'imputato ha, così, proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili facendo rilevare, in particolare, la contraddittorietà della motivazione quanto al contenuto e alla portata della delega di funzioni rilasciata allo stesso. In particolare, a suo avviso la Corte d’appello aveva ritenuto che con la delega in questione fossero state attribuite funzioni relative alla osservanza e all'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già funzioni relative alla organizzazione e alla gestione dell'impresa in materia di sicurezza con attribuzione di illimitata facoltà di spesa.

Inoltre, faceva anche rilevare che la mancata indicazione nella delega in atti dei poteri di spesa era irrilevante, posto che gli interventi che secondo lo Spresal avrebbero dovuto essere adottati erano costati solo poche migliaia di euro.

La Cassazione ha accolto solo parzialmente il ricorso precisando le differenze tra la delega di funzioni e la delega gestoria che, invece, i giudici di merito non hanno tenuto in debita considerazione.

Infatti, con riferimento alla delega di funzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro prevista, come detto, dall'articolo 16 del Dlgs 81/2008, gli Ermellini hanno sottolineato che «….è lo strumento con il quale il datore di lavoro (e non anche il dirigente, pure investito a titolo originario come il preposto dal Tusl di compiti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro) trasferisce i poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto: questi diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante». E per realizzarsi l'effetto liberatorio da parte del delegante è necessaria anche la «...attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato».

Diversa è invece la delega gestoria, che attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse ed è un istituto «.... preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria (in quanto evidentemente più spedita) ed al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all'interno dell'organo collegiale». E «Nelle società di capitali più semplici, in cui figura un amministratore unico titolare della ordinaria e straordinaria amministrazione, questi assume anche la posizione di garanzia datoriale. Nelle società di capitali in cui, invece, l'amministrazione sia affidata ad un organo collegiale quale il consiglio di amministrazione, l'individuazione della posizione datoriale è più complessa, anche in ragione della molteplicità di possibili modelli di amministrazione offerti dalla normativa societaria».

Inoltre, sottolinea ancora che, per orientamento costante, nell'ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione l'amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio, che sono investiti degli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro.

Tuttavia, di frequente accade che il Cda deleghi le proprie attribuzioni o solo alcune di esse a uno o più dei suoi componenti o a un comitato esecutivo (board) attraverso la delega gestoria disciplinata dall' articolo 2381 del Codice civile. In tale caso il dovere di controllo «... che permane in capo ai membri del Cda non delegati deve essere dunque ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli articoli 2381 comma 3 codice civile e 2932 comma 2 codice civile così come modificato dalla riforma del diritto societario attuata con il Dlgs 6/2003 che ha abolito il generale dovere di vigilanza di tutti gli amministratori sul generale andamento della società»; lo stesso, però, non deve essere confuso con il dovere di vigilanza sul delegato che, per effetto di quanto previde il già citato articolo 16 del Dlgs 81/2008, ricade sul datore di lavoro per la sicurezza.

Peraltro, precisa ancora la Cassazione, con la delega ex articolo 16 del Dlgs 81/2008, si opera «…il trasferimento di alcune funzioni proprie del ruolo datoriale; i delegati vengono investiti di poteri e di doveri dei quali sono privi a titolo originario»; di contro però «…fra soggetti che sono a titolo originario titolari della posizione di datore di lavoro non è concepibile il trasferimento della funzione, ma solo l'adozione di un modello organizzativo tale per cui taluni poteri decisionali e di spesa - se del caso anche quelli relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori - vengono affidati alla gestione di alcuni tra i datori».

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