Il social screening preassuntivo non si colloca in una zona franca dell'ordinamento. Incontra invece un sistema articolato di garanzie, che opera su piani distinti e concorrenti: lavoristico, di protezione dei dati personali, antidiscriminatorio e, ove rilevino processi automatizzati o strumenti di intelligenza artificiale, regolatorio-tecnologico.
Sul piano lavoristico, l'art. 8 dello Statuto dei lavoratori vieta, anche a mezzo di terzi, le indagini sulle opinioni del lavoratore e su fatti non rilevanti...


