Stage e obbligo scolastico formativo
L’art. 1, comma 622, L. n. 296/2006 dispone che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Se il giovane decide di non ultimare il 10° anno potrebbe essere inserito solamente al compimento del 18° anno di età. Potrebbe in ogni caso essere assunto con contratto di apprendistato di primo livello anche prima di tale data, dovendo però in questo caso essere inserito in un percorso duale (frequentare la scuola e lavorare in azienda). La norma parla di istruzione impartita, dunque, non sembra che gli anni dove il giovane deve ripetere la classe siano esclusi dal calcolo.