Adempimenti

Trasporto merci pericolose, da gennaio esteso l’obbligo del consulente per la sicurezza

La figura diventa obbligatori anche per gli speditori

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di Mario Gallo

Dopo l'applicazione di un lungo regime transitorio, entrano in vigore dal 1° gennaio 2023 le modifiche alle disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto delle merci pericolose (Adr), che ha lo scopo di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto di tali merci, ed ha, pertanto, una notevole valenza anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'attuale normativa, basata sul Dlgs 35/2010, che ha dato attuazione alla direttiva 2008/68/Ce abrogando il Dlgs 40/2000, prevede un complesso quadro di adempimenti in materia, tra cui la nomina del consulente per la sicurezza sulla quale il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia pure con notevole ritardo, con la nota 40141 del 21 dicembre 2022, ha fornito una serie d'importanti chiarimenti.

L'estensione dell'obbligo della nomina del consulente per la sicurezza

In particolare, il Ministero ha precisato che, partire dal 2019, l’accordo Adr ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (articolo 11, comma 2, del Dlgs 35/2010), oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada; tale obbligo entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

Di conseguenza, il campo di applicazione di tale regime risulta notevolmente ampliato in quanto comprende anche quelle imprese che spediscono merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.

Casi di esenzione

In merito, però, il Ministero ha anche chiarito che sono fatte salve le ipotesi nelle quali è prevista una non obbligatorietà o esenzione; infatti, la disciplina prevede alcuni casi nei quali « i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere».

Infatti, ricorda ancora il Ministero, il punto 1.8.3.2 dell'accordo Adr prevede che la nomina del consulente si possa non applicare alle imprese nel caso in cui le loro attività riguardino quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a, dell'accordo Adr).

Inoltre, tale esenzione è prevista anche nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b, dell'accordo Adr).

Secondo quanto riportato nella nota 40141/2022, tali ipotesi di esenzione si applicano anche agli speditori, fermo restando che gli stessi dovranno attenersi alle altre disposizioni in materia previste dall'accordo; da notare, inoltre, che tali esenzioni sono disciplinate anche dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e che alcuni chiarimenti si rilevano nella circolare A26 del 14 novembre 2000 dello stesso Ministero.

Sanzioni

Da osservare, infine, che l'omessa nomina del consulente per la sicurezza è sanzionata pesantemente. Infatti, l'articolo 12, comma 1, del Dlgs 35/2010 stabilisce che tale violazione da parte del legale rappresentante dell'impresa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro.

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