Workers buyout per le piccole cooperative, disco verde agli incentivi fiscali
Agevolazione sull’imposta di successione e sulle plusvalenze a seguito di trasferimento
Sia pure con un certo ritardo, il decreto del ministero dell'Economia e Finanze del 17 febbraio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 51 del 1° marzo) ha dato il via alle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di workers buyout a favore delle piccole imprese cooperative previste dalla legge di Bilancio 2021.
Una operazione di workers buyout (Wbo), da non confondere con il leveraged buyout (Lbo), il Mbo (management buyout) o le empresas recuperadas por sus trabajadores (Ert), è una operazione di ristrutturazione o conversione della azienda condotta dagli stessi dipendenti, i quali acquistano la maggioranza o quote di proprietà di essa, ovvero di un suo ramo o filiale. Quindi, in sostanza, una operazione di salvataggio che viene normalmente posta in essere quando l’impresa è ormai decotta o si trova già soggetta a procedure liquidatorie e/o concorsuali.
È appena il caso di ricordare come il Wbo abbia acquisito dignità legislativa nel nostro ordinamento a metà degli anni ‘80 del secolo scorso con la legge 49/1985 (meglio nota come legge Marcora), successivamente (e inopinatamente a nostro avviso) sottoposta a penetranti modifiche che ne svuotarono in gran parte il contenuto innovativo a seguito dei rilievi sollevati in sede europea quanto a possibili violazioni delle regole in materia di concorrenza (si veda la comunicazione della Commissione in base all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato Ce C 309/3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 ottobre 1997). La bontà di quella legge è tuttora testimoniata dalla circostanza che alla Camera dei Comuni inglese fu proposto lo scorso anno un disegno di legge ispirato interamente (ed esplicitamente) alla legge Marcora, a prima firma della deputata laburista Christina Rees.
In ogni caso una rinnovata attenzione del nostro legislatore verso questo tipo di operazioni, cui si accennava, è testimoniata da recenti provvedimenti, primo fra tutti l'inedito esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 253, della legge 234/2021).Circa i benefici fiscali, sono due le tipologie agevolative previste nei casi di cessione di azienda secondo l'articolo 23, comma 3-quater, del Dl 83/2012. Tale ultimo comma, per inciso, fu introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) e prevede, quale ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali. Per tale finalità, la norma ha inoltre previsto la possibilità che siano concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
Le agevolazioni fiscali operano su un duplice piano: agevolazioni sull'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni (articolo 3, comma 4-ter del testo unico sulle successioni e donazioni) e agevolazioni sulla tassazione delle plusvalenze relative alle medesime operazioni (articolo 58 del Tuir). La prima norma esenta da imposta sulle successioni e sulle donazioni, tra gli altri, i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. La norma del Tuir, invece, dispone che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze (soggette a imposta sui redditi) dell'azienda medesima.
L'articolo 3 del decreto ministeriale precisa opportunamente che l’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni si applica purché gli aventi causa (ossia i lavoratori della cooperativa) proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (devono rendere una apposita dichiarazione in tal senso). L’esenzione richiamata dal Tuir si applica, invece, a condizione che la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda e subentri interamente nella posizione dell'imprenditore cedente, facendo risultare, da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.