Previdenza

Indicatore di costo da rideterminare per i fondi pensione

di Luca Vichi

La Covip interviene nuovamente con la nota prot. 1389 del 6 marzo 2015, dopo la lettera circolare del 9 gennaio 2015, per fornire ai fondi pensione alcune istruzioni applicative alla luce delle novità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di tassazione dei rendimenti.
La legge di stabilità 2015 ha infatti disposto l'incremento dall'11% al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi pensione in ciascun periodo d'imposta, modificando in tal senso il comma 1, articolo 17 del Dlgs 252/2005.


Riflessi su Isc e nota informativa
L'Isc (indicatore sintetico dei costi) fornisce una rappresentazione immediata dell'incidenza, sulla posizione individuale maturata, dei costi sostenuti dall'aderente durante la fase di accumulo nella forma di previdenza complementare prescelta. Tale indicatore, calcolato secondo una metodologia definita dalla Covip in modo analogo per tutti i fondi pensione, presuppone un'ipotesi di sostanziale stabilità della tassazione dei rendimenti. Infatti l'Isc è dato dalla differenza tra il tasso interno di rendimento al netto del prelievo fiscale e il tasso interno di rendimento, sempre al netto del prelievo fiscale, considerando anche i costi previsti nella fase di accumulo.
Nella nota in commento la Covip stabilisce, in considerazione del fatto che i richiamati interventi in materia fiscale comportano una modifica degli indicatori non riconducibile a una variazione dei costi del fondo e al fine di neutralizzare l'Isc da tali effetti, l'eliminazione dal calcolo del predetto indicatore della tassazione dei rendimenti.
Le forme pensionistiche complementari dunque, in fase di aggiornamento annuale della nota informativa, sono invitate a rideterminare l'Isc sulla base di rendimenti al lordo del prelievo fiscale (considerando quindi un'aliquota di imposta pari a zero).


Riflessi sul progetto esemplificativo
Indicazioni dalla commissione anche in merito alla predisposizione del progetto esemplificativo, cioè della stima della possibile evoluzione della posizione individuale nel periodo di partecipazione alla forma pensionistica e del possibile livello della prestazione complementare spettante al momento del pensionamento.
Con riferimento ai progetti esemplificativi in corso di predisposizione, la Covip ritiene opportuno che i fondi utilizzino l'aliquota del 20% in considerazione del fatto che i predetti progetti vengono predisposti tenendo conto del regime fiscale tempo per tempo vigente.


Riflessi sul benchmark
Il benchmark rappresenta un parametro oggettivo di riferimento che viene utilizzato per verificare i risultati della gestione delle forme pensionistiche complementari ed è composto da uno o più indicatori finanziari di comune utilizzo individuati coerentemente alla politica di investimento adottata per il fondo/comparto.
Per la determinazione di tale parametro la commissione ritiene corretto che i fondi pensione confrontino i risultati relativi all'anno 2014 con un benchmark al netto della medesima aliquota fiscale utilizzata per la determinazione del rendimento.


Riflessi sul bilancio/rendiconto
La nota 1389/2015 evidenzia come appaia corretto che per i fondi pensione che abbiano effettuato l'ultima valorizzazione del 2014 senza tenere conto dell'incremento di tassazione, la maggiore imposta successivamente determinata venga imputata al bilancio/rendiconto 2015.

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