Rapporti di lavoro

Vigilanza sulle certificazioni dei contratti di appalto

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato nazionale del lavoro interviene, con la nota 3861 del 19 aprile 2019, diramando nuove indicazioni al personale ispettivo per i controlli da effettuare sui contratti di appalto illeciti stipulati dai datori di lavoro e certificati ai sensi dell'articolo 76 del Dlgs 276/2003, con l'intento di ostacolare l'attività di vigilanza.

La certificazione dei contratti è una procedura volontaria, introdotta con l'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro, con la quale si attesta che il contratto che le parti intendono sottoscrivere possiede i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.

Le commissioni di certificazione presso le quali è possibile avviare l'iter sono quelle appositamente istituite presso:
- gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale;
- le ex direzioni territoriali del Lavoro (Dm 21 luglio 2004), oggi Ispettorati territoriali del lavoro;
- le Province (Dm 21 luglio 2004);
- i Consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro;
- le università pubbliche e private registrate nell'albo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dm 14 giugno 2004);
- il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La nota 3861/2019 si sofferma, in primis, sulla legittimazione del soggetto certificatore e, in particolare, degli enti bilaterali. In base all’articolo 2, comma 1, lettera h, del Dlgs 276/2003, infatti, sono enti bilaterali esclusivamente gli «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative». Pertanto, come già previsto dalla circolare 4/2018, il personale ispettivo è tenuto a verificare quali siano i soggetti collettivi che hanno dato vita all'ente, poiché, sempre più spesso, tali enti risultano costituiti da soggetti sconosciuti sul piano della rappresentatività sindacale e che operano per conto di una sola o di pochissime realtà datoriali. In tali ipotesi, chiarisce la nota, la certificazione è da ritenersi inefficace sul piano giuridico.

Qualora non sia in discussione la legittimazione del soggetto certificatore, l'ispettorato si sofferma sui vizi dell'iter certificativo, con particolare riferimento all'istanza che deve essere stata sottoscritta da entrambe le parti del contratto e contenere tutti gli elementi utili a consentire una compiuta valutazione da parte della commissione di certificazione. Così come dovrà essere verificata la correttezza delle dichiarazioni in ordine a eventuali precedenti ispettivi in capo a una o entrambe le parti del contratto, in quanto, nel caso in cui le dichiarazioni non fossero veritiere, risulterebbe compromessa la successiva valutazione della Commissione, in particolare laddove gli illeciti abbiano a riguardare un uso distorto della tipologia di contratto per il quale si richiede la certificazione.

La nota ribadisce, infine, che la certificazione dei contratti di appalto non ha effetto retroattivo, con la conseguenza che per il periodo "non coperto" dalla certificazione della commissione è sempre possibile procedere con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e di recupero contributivo e non produce alcun effetto in ordine ad eventuali condotte di rilievo penale, ivi comprese le condotte che evidenziano la sussistenza di una somministrazione fraudolenta ai sensi dell'articolo 38 bis del Dlgs 81/2015.

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