Agevolazioni

Attuare senza complicare

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il messaggio Inps 1144/2015 introduce, ai fini del recupero dell'esonero contributivo previsto dalle legge di stabilità 2015, un complesso meccanismo che, in taluni casi, potrebbe obbligare le aziende a versare contributi anche quando, nel rispetto del limite annuo, gli stessi non sono dovuti.

Il comma 18, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 chiaramente dispone che, a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato, “è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi […] l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro […] nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua”. Quando una norma è complessa, si possono legittimamente generare dubbi interpretativi; al contrario, se la lettera della legge è chiara, interpretazioni che si spingono oltre il dettato normativo e finiscono per creare un possibile disagio alle aziende, necessitano di maggiori argomentazioni (in claris non fit interpretatio).

La prima disposizione amministrativa inerente l'esonero è stata fornita con la circolare Inps 17/2015. Un documento con cui si è tracciata la strada interpretativa della facilitazione, connessa alle nuove assunzioni del 2015. La strada imboccata è quella del superamento (anche politico) di uno dei principi previsti dalla legge Fornero (vale a dire, il divieto di riconoscimento del beneficio in presenza di un obbligo, per l'azienda, di assumere il lavoratore portatore della facilitazione). Il documento ha, tuttavia, introdotto delle novità, non previste dalla normativa di riferimento, che hanno finito con l'appesantire sia la fruizione, sia la gestione dello sgravio.

Il primo di questi elementi è, come già accennato, costituito dall'obbligo di suddividere per 12, il massimale annuo di esonero pari a 8.060 euro. Ieri l'istituto ha pubblicato il messaggio con cui vengono dettate le regole pratiche per fruire dell'agevolazione. In linea con quanto contenuto della circolare 17/2015, nel documento viene sviluppata una tecnica di esposizione, nel flusso UniEmens, della riduzione contributiva che include anche i casi di superamento tetto massimo mensile (671,66 euro), con la conseguenza che l'azienda può essere chiamata a versare i contributi pur trovandosi nella lecita possibilità di avvalersi dell'esonero.

Altra decisone che non convince è quella del riproprozionamento del massimale mensile per i lavoratori a tempo parziale. Della riduzione relativa ai lavoratori part-time non c'è traccia né nella legge, né in alcun altro documento di accompagnamento del provvedimento. La scelta, che potrebbe incidere sui diritti dei lavoratori part time, è discutibile sia giuridicamente che tecnicamente. In aggiunta, infatti, all'assenza della previsione nella norma nazionale si deve, inoltre ricordare che la Direttiva Ce 97/81 prevede il principio secondo cui i lavoratori a tempo parziale devono ricevere un trattamento che non sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo pieno, tranne che la differenziazione non sia supportata da ragioni obiettive.

Dal punto di vista meramente tecnico, invece, il riproprozionamento della facilitazione non è giustificabile poiché il massimale di 8.060 euro si riferisce a contribuzione e non configura un aiuto economico in cifra fissa. Per i lavoratori part time, a parità di retribuzione (con lavoratori a tempo pieno), si realizza automaticamente un abbassamento del valore dell'esonero, indotto dalla minor quantità di retribuzione imponibile previdenziale su cui si calcolano i contributi.

L'ultima notazione, ma non meno importante, attiene alle mancate indicazioni in merito alla restituzione del contributo dell'1,40% relativo alla trasformazione/stabilizzazione dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato. E' auspicabile che il silenzio sul punto sia determinato dalla ritenuta non necessità di ribadire un concetto evidente e cioè che la restituzione compete, nel rispetto delle regole previste dalla legge 92/2012, in quanto si riferisce a contributi versati antecedentemente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

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