Agevolazioni

Credito di imposta per la promozione del settore musica e spettacolo dal vivo

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di Giovanni Scoz

Il Governo, con il Dl 91/2013 (decreto "Valore cultura"), si poneva l’obiettivo di tutelare, valorizzare e rilanciare i settori cultura e beni archeologici del nostro paese valorizzando, sostenendo e promuovendo i beni e attività culturali più importanti. Tra gli obiettivi vi era anche quello di offrire nuove opportunità ai giovani, anche in settori come l’arte e la musica, al fine di sviluppare le proprie potenzialità artistiche. Tra gli obiettivi principali della norma del 2013 vi era il rilancio del cinema italiano e delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo attraverso l’introduzione di un credito di imposta. Per il settore cinema l’agevolazione è stata resa subito operativa. Con il decreto ministeriale 2 dicembre 2014 (Gazzetta ufficiale numero 27 del 3 febbraio 2015) vengono finalmente licenziate le disposizioni applicative per fruire del credito di imposta anche per il settore musica e spettacolo dal vivo.


Credito di imposta per musica e spettacolo dal vivo
Viene esteso al settore musica e spettacolo dal vivo il credito di imposta di cui ha già potuto fruire il comparto cinema. Per il settore musica e spettacolo dal vivo il credito di imposta viene concesso nella misura 30 per cento dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime o seconde, di compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonché di gruppi di artisti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille, a condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto, i predetti soggetti abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all’estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, non più di un’opera, come definita nella lettera c) dell’articolo 2. Non rilevano, a tale scopo, le demo autoprodotte, i singoli, gli EP.


Periodo agevolabile e massimali di spesa
L’agevolazione viene riconosciuta per i costi sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016 ed è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (Ue) 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013. L’importo massimo ammesso è di 200mila euro nei 3 anni d’imposta (vale a dire nel 2014, 2015 e il 2016). Il limite di spesa complessivo è stato previsto nella misura massima di 4,5 milioni di euro annui, fino a esaurimento delle risorse disponibili, per cui è utile esperire la pratica (i cui dettagli sono elencati nell’articolo 5) nei tempi più stretti possibili.


Soggetti beneficiari
Potranno fruire di tale agevolazione fiscale le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui all’articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni) nonché le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, con la condizione che siano esistenti almeno dal 1 gennaio 2012. Nel Dm del 2 dicembre 2014 vengono fornite alcune utile precisazioni per comprendere alcuni meccanismi applicativi.
All’articolo 2, per esempio, vengono meglio precisati i termini di "compositore" (autore della parte musicale e/o della parte letteraria), "gruppi di artisti" (vale a dire un sodalizio esordiente) e "opera" (insieme di almeno otto brani inediti diversi tra loro, ovvero da uno o più brani inediti della durata complessiva non inferiore a 35 minuti), "cover" (brani rielaborati nella misura non superiore al 20% del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell’opera).


Soggetti esclusi
Sono invece escluse dalla fruizione delle predetta agevolazione le imprese nel caso in cui siano controllate da un editore di servizi media audiovisivi (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera d, del Dm).


Spese ammissibili
Le spese considerate congrue per la fruizione del credito di imposta (riportate nell’articolo 4) sono le seguenti: a) compensi afferenti allo sviluppo dell’opera, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi dello sviluppo; b) spese relative all’utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti; c) spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica; d) spese di promozione e pubblicità dell’opera.


Opere prime o seconde
Il credito di imposta viene riconosciuto esclusivamente per la realizzazione di opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d’imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito.


Irrilevanza ai fini Ires e Irap
In tale documento (all’articolo 6) viene altresì precisato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito (ai fini Ires) e del valore della produzione (ai fini Irap) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

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