Niente formazione di base per l’assunzione del disoccupato in apprendistato professionalizzante
L'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015 prevede che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Come precisato, da ultimo, nella circolare Inps 108/2018, l'assunzione deve ritenersi riferita a lavoratori già beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l'abbiano ancora percepita. Incidentalmente si ricorda che la lavoratrice che abbia dato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità in base all’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001, ossia da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio, può accedere alla Naspi (nel rispetto delle altre condizioni previste - circolare Inps 94/2015).
Nella risposta a interpello del ministero del Lavoro 21/2012 (la norma a quel tempo - articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011 - prevedeva la sola assunzione in apprendistato di lavoratori in mobilità) già si osservava come la fattispecie in esame, novità assoluta rispetto alla previgente disciplina, costituisse "disciplina speciale" con alcune rilevanti conseguenze, sia in ordine al superamento dei limiti di età del lavoratore da assumere (poi espressamente sancito nella norma) sia in relazione ai connessi profili formativi.
Il problema della qualificazione o riqualificazione del lavoratore assunto con contratto di apprendistato, atteso il tenore della norma (che parla comunque di assunzione finalizzata a una "qualificazione" o "riqualificazione" del lavoratore) e la funzione stessa del contratto, rappresenta la criticità più importante della intera fattispecie. A tale proposito, nella nota 30 novembre 2017, numero 5, il ministero del Lavoro ha osservato che, in relazione alla peculiarità dell'istituto caratterizzato dalla finalità primaria, tipica delle misure di politica attiva, di assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro a prescindere dalla loro età anagrafica, non è necessaria l'offerta formativa trasversale (intendendosi per tale l'insegnamento di una serie di nozioni di carattere "generale", che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte). Per quanto concerne la "riqualificazione" evidentemente il problema non si pone ove il soggetto da assumere abbia svolto precedentemente un periodo lavorativo in forza di una diversa qualifica professionale (per esempio in relazione ad un contratto di formazione stipulato per la acquisizione di nuove professionalità - Cassazione, 6 giugno 2002, numero 8250).
Nel caso della "qualificazione" è possibile invece fare riferimento alla giurisprudenza che ammette la possibilità, sempre relativamente a un contratto di formazione lavoro (in ogni caso caratterizzato da forti elementi di contiguità, almeno sotto il piano formativo, con il contratto di apprendistato), che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, pur se facente parte della stessa qualifica contrattuale, purché l'ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita (Cassazione 17574/2004).
In conclusione, per quanto concerne la "qualificazione" o "riqualificazione" di un soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante in base all'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015, si deve escludere che a tale persona deva essere impartita una ulteriore formazione di base o trasversale. Inoltre, ove il lavoratore abbia già maturato una qualifica professionale, occorre distinguere: se il nuovo contratto di apprendistato è finalizzato ad attribuire una nuova qualifica professionale, diversa dalla precedente, nulla osta. Viceversa, se è finalizzato alla attribuzione di una qualifica uguale o similare a quella precedentemente conseguita, allora sarà necessario valutare se, nell'ambito del piano formativo individuale, si realizzi comunque un percorso formativo volto a un apprezzabile arricchimento o sostanziale integrazione delle competenze professionali già acquisite.
Sotto il profilo del regime contributivo applicabile, la circolare Inps 108/2018 ha chiarito che tale regime è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove l'aliquota complessiva è pari:
- all'8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) per i primi 12 mesi,
- al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) per i mesi dal 13° al 24°
- al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).
Inoltre, per gli assunti a partire dal 24 settembre 2015 (decreto legislativo 148/2015):
- in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata a titolo di Cigo/Cigs (messaggio 24 del 5 gennaio 2016);
- in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (messaggio 3112/2016).
Infine si segnala che, a partire dal mese di dicembre 2018, per tale fattispecie contrattuale è cambiata la esposizione del codice tipo contribuzione nel flusso uniemens.