Compenso per il conciliatore unico e fallimento
R: La prestazione resa dal Conciliatore unico si configura come prestazione d'opera disciplinata dall'art. 2222 ess. del codice civile. Il credito conseguente all'esecuzione della prestazione sopra detta, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1998 (che include nel privilegio qualsiasi prestazione d'opera, indipendentemente dalla natura intellettuale della stessa), gode del privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.; la norma in parola, infatti, include nel suddetto privilegio le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute pergli ultimi due anni di prestazione. Ciò significa che il Conciliatore potrà, al pari di ogni altro creditore dell'azienda fallita, proporre domanda di ammissione al passivo del proprio credito, con ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale competente almeno 30 giorni prima dell'udienzafissata per l'esame dello stato passivo, ai sensi dell'art. 93 della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e, in virtù del privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c., vedere soddisfatto con priorità rispetto ai creditori non privilegiati il proprio credito.
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