D: Un'azienda in fallimento non ammette tra i creditori il conciliatore unico che ha effettuato i verbali di conciliazione in sede sindacale tra dipendenti e azienda , verbali che hanno definito l'importo a credito del lavoratore per il periodo diriferimento. E' corretto tale atteggiamento? In base a quale norma il conciliatore potrebbe rivendicare il dovuto da entrambe le parti?
R: La prestazione resa dal Conciliatore unico si configura come prestazione d'opera disciplinata dall'art. 2222 ess. del codice civile. Il credito conseguente all'esecuzione della prestazione sopra detta, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1998 (che include nel privilegio qualsiasi prestazione d'opera, indipendentemente dalla natura intellettuale della stessa), gode del privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.; la norma in...