Rapporti di lavoro

Verifiche ispettive in materia previdenziale ed assicurativa, casi di preclusioni

di Antonella Iacopini

Con la circolare n. 4 dell'11 febbraio scorso l'Ispettorato nazionale del lavoro approfondisce alcuni aspetti operativi, cui, in parte, aveva già accennato nella nota prot. n. 120 del 13 aprile 2017, soffermandosi sui casi in cui opera la preclusione ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge n. 335/1995, modificato dalla legge n. 402/1996, rispetto ad un successivo procedimento di verifica. Al personale ispettivo, infatti, è preclusa la possibilità di effettuare nuove verifiche su periodi già oggetto di precedenti controlli.

Dopo aver chiarito che le preclusioni trovano applicazione solo in relazione all'attività di vigilanza in materia previdenziale ed assicurativa, senza pregiudizio per le verifiche d'ufficio in ordine alla sussistenza dei crediti previdenziali e alla regolarità delle posizioni assicurative, e, comunque, che non operano in caso di ulteriori verifiche ispettive originate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore, l'Inl fornisce, opportunamente, indicazioni operative al personale ispettivo.

L'Ispettorato richiama l'attenzione sul fatto che la preclusione coinvolge anche gli atti e i documenti esaminati dagli ispettori del lavoro ai fini di verifica previdenziale e/o assicurativa. Nella nota in commento viene esaminato il caso in cui il personale ispettivo richieda il libro unico del lavoro, documento di contenuto particolarmente complesso. Tale richiesta, esplicitamente finalizzata, ad esempio, al controllo del rispetto dei tempi di riposo o delle ferie, non preclude l'esame del medesimo documento e le conseguenti eventuali contestazioni nell'ambito di una successiva ispezione che abbia ad oggetto la verifica, ai fini della corretta determinazione dell'imponibile previdenziale, delle indennità di trasferta, dei premi, della consistenza della prestazione lavorativa in termini di orario e relativa retribuzione o del rispetto dei minimi contrattuali previsti dal ccnl. Lo stesso, continua la circolare in commento, può dirsi anche per l'ipotesi in cui, nell'ambito di un accertamento in materia assicurativa, la richiesta del Lul sia effettuata unicamente al fine di verificare la corrispondenza tra quanto annotato in detto documento e quanto denunciato cumulativamente all'Istituto, senza procedere ad un'analisi della congruità intrinseca degli importi esposti per singolo dipendente.

Ecco, dunque, l'importanza di una corretta verbalizzazione con puntuale indicazione dei documenti esaminati e l'opportunità, nel verbale di primo accesso, di esplicitare l'oggetto dell'accertamento ispettivo, quantomeno in ordine alle finalità di verifica, le cui limitazioni si ripercuotono sul regime delle preclusioni. Resta inteso, naturalmente, che, qualora nel corso della verifica ispettiva circoscritta nei termini anzidetti dovessero emergere ulteriori profili da approfondire, è sempre possibile ampliare l'oggetto dell'indagine ispettiva con riferimento all'ambito, al periodo o alle posizioni lavorative esaminate, formalizzando le necessarie ulteriori richieste documentali mediante notifica di un verbale interlocutorio.

Bisogna, infatti, considerare come il verbale interlocutorio, oltre ad essere usato dagli ispettori per integrare richieste documentali ed istruttorie, svolga anche il compito di rendere edotto il soggetto ispezionato dell'eventuale estensione dell'oggetto dell'accertamento, dando contestualmente atto delle attività istruttorie già compiute. Allo stesso modo risulta altresì fondamentale, nel verbale unico di conclusione degli accertamenti, riportare l'indicazione puntuale degli atti e documenti esaminati in relazione alle finalità dell'accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori interessati e al periodo oggetto di verifica anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle verbalizzazioni precedenti (ad es., in caso di appalto, il Lul esaminato dal n. ___ al. n. ___ ha riguardato esclusivamente l'impiego di personale nell'appalto con la ditta ____ per il periodo dal ___ al __).

Secondo quanto già previsto dalle circolari Inps (n. 124/1998) e Inail (n. 86/2004), anche l'attività di vigilanza esclusivamente in materia previdenziale e/o assicurativa può focalizzarsi solo su specifici aspetti: un determinato oggetto (es. trasferte, indennità di malattia, maternità, assegni familiari, rischio assicurato); un ambito territoriale (es. unità locale o cantiere o stand fieristico); una determinata tipologia di posizioni lavorative (es. lavoratrici madri, collaboratori occasionali, tirocini). Ferme restando la necessità di evidenziare il carattere limitato dell'accertamento nel verbale ispettivo rilasciato e l'autonomia data ai funzionari di valutare, in sede di verifica, l'opportunità di ampliare l'oggetto dell'accertamento.

Per quanto riguarda, poi, le vigilanze congiunte (amministrative, previdenziali e assicurative), la limitazione dell'oggetto dell'accertamento verrà definito concordemente in sede di programmazione anche in ragione della necessità di armonizzare le modalità di ispezione. Si pensi alle ipotesi in cui, in conseguenza di un'attività di vigilanza lavoristica, avviata da soli ispettori dell'Inl e finalizzata alla verifica della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro, il controllo venga esteso ad eventuali profili previdenziali e/o assicurativi emersi nel corso dell'istruttoria. In tal caso, l'eventuale coinvolgimento dei funzionari di vigilanza degli Istituti potrà essere limitato in ragione della specifica tipologia di irregolarità inizialmente rilevata, fatte salve sempre possibili successive estensioni. Anche in questo caso, la nota in commento evidenzia l'opportunità, come nelle precedenti ipotesi, di indicare nel verbale di primo accesso l'oggetto dell'accertamento ispettivo secondo le formule sopra riportate ed in coerenza con gli obiettivi di vigilanza condivisi in sede di programmazione, nonché le considerazioni in ordine all'eventuale ampliamento dell'attività di vigilanza in dipendenza della sussistenza di situazioni di più estesa irregolarità.

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