Così la domanda di prestazioni familiari all'estero
di Andrea Costa
La domanda di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente (art. 60, co. 1, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987) che la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente (art. 60, co. 2, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987). Qualora l'avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è...