Agevolazioni

Contratto a tutele crescenti: dall’Inps i primi chiarimenti sull’esonero dai contributi

di Antonio Carlo Scacco

È finalmente arrivata l'attesa circolare Inps con le prime istruzioni necessarie all'applicazione dell'esonero contributivo triennale previsto dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015. L'Inps, con circ. 29 gennaio 2015, n.17, risponde ai numerosi dubbi avanzati nei giorni scorsi dagli operatori del settore circa la operatività e la fruibilità del beneficio, talvolta, come vedremo, con soluzioni innovative.


Natura dell'esonero - Correttamente l'Inps ne riconosce la natura tipica di incentivo all'occupazione (sul punto molti autorevoli commentatori avevano sollevato dubbi), dal momento che l'esonero riguarda le assunzioni di lavoratori privi di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti. Inoltre, mancando del requisito della selettività, l'esonero non è inquadrabile negli aiuti di Stato.


Datori interessati - Un sospiro di sollievo per i professionisti: l'esonero si applica a tutti i datori privati, anche non imprenditori (quindi inclusi i lavoratori autonomi, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato ecc.), compresi i datori di lavoro agricolo. Rimane esclusa la pubblica amministrazione ma sono inclusi gli enti pubblici economici.


Rapporti incentivati - Sono tutte le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, inclusi i dirigenti ed i contratti a lavoro ripartito (job sharing), questi ultimi se a tempo indeterminato e se tutti i coobbligati sono in possesso dei requisiti. Disco rosso per i contratti di lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato, considerato che la ratio della legge è l'incentivazione di occupazione stabile.


Condizioni per la fruizione - L'Istituto ribadisce che la fruizione dell'agevolazione è subordinata, oltre che al rispetto dei presupposti indicati dalla legge di stabilità, all'osservanza dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione sanciti dalla legge Fornero (legge 92/2012) e dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Tuttavia, relativamente alla specifica condizione ostativa prevista dall'art. 4 c. 12 lett. a) della citata legge, secondo cui l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, la circolare precisa che, alla luce delle finalità della legge orientate alla massima promozione del rapporto a tempo indeterminato, l'esonero può essere riconosciuto anche ove tale condizione non venga rispettata. Ciò consente di superare l'ostacolo rappresentato dal mancato rispetto del diritto di precedenza a favore di lavoratori precedentemente assunti a termine. Per la stessa ragione potranno fruire dell'esonero anche le trasformazioni dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Resta ferma, invece, la condizione del rispetto della regolarità contributiva (DURC). Sulla condizione ostativa rappresentata dalla circostanza che il lavoratore non debba avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, l'Inps chiarisce che l'espressione deve essere riferita al medesimo datore: quindi risulta agevolabile la assunzione di un lavoratore per il quale l'esonero sia già stato precedentemente fruito ma da altro datore di lavoro. Resta invece ferma la condizione ostativa della mancata occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione presso qualsiasi datore (inclusi i rapporti di apprendistato). Potranno inoltre accedere all'esonero anche le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione verso l'utilizzatore è resa a termine. Ma il divieto di cumulo deve essere osservato anche in questo caso: ad esempio il somministratore A assume un lavoratore a tempo indeterminato (con esonero) e lo somministra a B a tempo determinato. B può assumere successivamente il lavoratore a tempo indeterminato fruendo dell'esonero (per la parte rimanente) ma solo dopo 6 mesi dalla cessazione con A.
Circa la compatibilità dell'incentivo con altre forme agevolative, l'Istituto precisa che l'esonero non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi appartenenti a particolari aree, ma è compatibile con gli incentivi che assumono natura economica ( ad es. per l'assunzione di lavoratori disabili, dei beneficiari del trattamento Aspi ecc.)


La misura dell'incentivo - L'esonero si riferisce a tutti i contributi a carico del datore, con eccezione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, del contributo al fondo TFR e del contributo al fondo di solidarietà residuale. Confermata (correttamente) la riparametrazione della misura dell'esonero per i contratti di lavoro part-time in ragione del ridotto orario di lavoro. La soglia massima di esonero fa riferimento al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12). Per i rapporti inferiori al mese si fa riferimento all'importo di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione. In ogni caso il riferimento a mese non esclude che la eventuale quota di esonero eccedente la soglia mensile possa essere fruita nel corso dell'anno (sempre nel limite complessivo degli 8.060,00 euro). Restano salve le agevolazioni relative alla legge 407/1990 (abrogate dalla legge di stabilità per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015) relative ad assunzioni e trasformazioni effettuate entro il 31/12 dello scorso anno, fino alla loro naturale scadenza.
Per le specifiche modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive, l'Istituto diffonderà prossimamente una apposita circolare.

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