Rapporti di lavoro

Malattia del figlio, il punto sui permessi

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di Alberto Bosco

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, contiene alcune disposizioni relative alla malattia del figlio le quali, in maniera differenziata in base al tipo di "genitorialità e all'età del bambino, incidono sul rapporto di lavoro dei genitori. Di seguito facciamo il punto su questo argomento.

Va preliminarmente evidenziato che la malattia del bambino include non solo la fase patologica vera e propria ma anche il cd. periodo di convalescenza, onde garantirne il recupero delle normali condizioni biopsichiche. Inoltre, non sono ammesse visite di controllo sullo stato di malattia del bambino, con la conseguenza che la madre non è tenuta a rendersi reperibile durante le "normali" fasce orarie di controllo.


Ne caso di figlio adottivo o in affido, invece, vale quanto di seguito esposto con riferimento all'età del bambino:
a) fino a 6 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza limite di durata quanto ai giorni di assenza;
b) tra 6 e 8 anni (se il bambino, all'atto dell'adozione o dell'affido, ne aveva meno di 6): ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro fino a 5 giorni lavorativi all'anno per le malattie di ogni figlio;
c) tra 6 e 12 anni: ogni genitore, alternativamente, ha diritto a un congedo di 5 giorni l'anno da fruire per le malattie di ogni figlio adottato o affidato nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Il primo limite (3, 6 e 8 anni) si conta fino al giorno del compleanno (per esempio l'età compresa tra i 6 e gli 8 anni va dal giorno dopo il 6° compleanno fino a quello dell'ottavo compleanno incluso).
L'articolo 52 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone che se il datore di lavoro si rifiuta, si oppone o comunque ostacola l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro in materia di congedi per malattia del figlio si applica una sanzione amministrativa da 516,45 a 2.582,28 euro.
Infine, salvo che il contratto collettivo non disponga altrimenti diversamente, i periodi di congedo per la malattia del figlio non danno diritto a retribuzione; essi sono però computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia: questo è quanto dispone l'articolo 48 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

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