Agevolazioni

Chiarimenti sul credito d’imposta per il personale altamente qualificato

di Michele Regina

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha pubblicato uno studio volto a fare il punto sul credito d'imposta previsto dall'articolo 24 della legge 83/2012 ( decreto crescita).

Lo studio nasce dall'esigenza di ricostruire e spiegare organicamente la disciplina del credito d'imposta previsto dall’articolo 24 per le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato a partire dal 26 giugno 2012 : tale agevolazione per effetto della diversa disciplina per il nuovo credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo introdotta dalla legge 190/2014 (legge di stabilità del 2015) è cessata il 31 dicembre 2014 .
La Fondazione pertanto ritiene che, in considerazione della scarsa chiarezza normativa, la data del 31 dicembre sia riferita alla data di effettiva assunzione del lavoratore altamente qualificato: di conseguenza dovrebbe essere normalmente accessibile e fruibile il credito fino a tutto il 2016 per le assunzioni fatte nel corso 2014.


L ' articolo 24 ha istituto, dal 26 giugno 2012, in favore di tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, un contributo (cosiddetto mini-bonus) sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200mila euro annui per singola impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’avegolazione vale per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di: dipendenti con un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; dipendenti con laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (di cui all'allegato 2 del decreto), impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

La Fondazione ricostruisce la disciplina di questo credito d'imposta specificando che il ritardo nell'emanazione delle relative norme operative ha consentito alle aziende di fruire del beneficio con le istanze rese operative solo dal 15 settembre 2014. Rientrano tra i soggetti beneficiari la generalità delle imprese e a prescindere dalla forma giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Rientrano dunque anche le start-up innovative e gli incubatori certificati. È previsto inoltre un beneficio ad hoc per i così detti “de minimis”.

Il costo agevolabile riguarda quello riferito all'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti con un dottorato di ricerca universitario o titolo equipollente conseguito in Italia e di dipendenti con laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta è pari al 35% dei costi ammissibili e non può eccedere il limite massimo annuo di un plafond pari a 200mila euro per beneficiario.
Non incide il numero delle assunzioni né l'importo del singolo contratto ma il plafond massimo per azienda.

Per la fruizione del credito d'imposta bisogna presentare un'istanza preventiva online al ministero dello Sviluppo economico, firmata digitalmente e corredata dalla documentazione richiesta in formato “.p7m”, attraverso il sito www.cipaq@mise.gov.it e l'identificazione, è effettuata tramite codice fiscale e tramite credenziali comunicate tramite Pec indicata al registro delle imprese. Il Mise deve controllare i criteri per l'ammissibilità in relazione sia alle aziende richiedenti che ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati ed attivati.

Il credito d'imposta riconosciuto sarà inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato assunto il personale, e può essere utilizzato in compensazione utilizzando il modello F24 telematico con codice tributo 6847 denominato appunto “credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato – art. 24, del Dl n. 83/2012”. Il codice tributo deve essere riportato nella sezione erario ed avrà come anno di riferimento l'anno di assunzione del personale agevolato.

La Fondazione precisa le cause di decadenza dal beneficio, i controlli, il cumulo con altri benefici. Per quanto concerne la decadenza si ricorda che ai sensi dell'articolo 24 si può decadere dal beneficio:
1.se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale in argomento;
2.se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
3.se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Ue con riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha usufruito del contributo;
4.nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000,00 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©